Disegno di Legge esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 luglio 2009, che sarà inviato per il parere alla Conferenza Stato Regioni.
CAPO IV
Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato
Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato
Art. 14 (Razionalizzazione delle Province)
Art. 15 (Prefetture - Uffici territoriali del Governo)
CAPO IV
Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato
Art. 15 (Prefetture - Uffici territoriali del Governo)
Art. 15 (Prefetture - Uffici territoriali del Governo)
CAPO IV
Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato
Art. 14 (Razionalizzazione delle Province)
1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle Province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei Comuni, sentite le Province e la Regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato;
c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della Provincia o delle Province interessate e della Regione;
d) previsione della soppressione di Province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
e) attribuzione ad una o più Province contigue nell'ambito della stessa Regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.
3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Art. 15 (Prefetture - Uffici territoriali del Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
c) esclusione dal riordino delle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa;
d) mantenimento in capo agli Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;
e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
f) titolarità in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;
g) accorpamento, nell'ambito della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'Ufficio medesimo;
h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi;
n) previsione della nomina e delle funzioni dei Prefetti preposti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, quali Commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);
o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Sono fatte le salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
17 luglio 2009



