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Le modifiche al T.U. Immigrazione nel "pacchetto sicurezza"

Con l’approvazione del “pacchetto sicurezza” nella riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi il 21 maggio 2008, sono state deliberate alcune modifiche al testo unico in materia di immigrazione.
Alcune di queste sono contenute nel decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 maggio, ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Altre modifiche, invece, sono state inserite nel disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, e saranno efficaci solo con l’approvazione del Parlamento.
Di seguito si elencano le principali novità.
 

Modifiche apportate con decreto-legge

Articolo 5
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
 
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

Articolo 9
(Centri di identificazione ed espulsione)
 
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture. 
 


Modifiche da apportare con legge

Articolo 9
( Ingresso illegale nel territorio dello Stato
)
1. Dopo l’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente:
" art. 12-bis ( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l’espulsione dello straniero.".

Articolo 18
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 5, comma 5-bis, le parole "per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale," sono sostituite dalle seguenti: "per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,";
b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all’espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.".