È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 49 del 30 giugno 2017 il nuovo bando di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia.
Si tratta del quarto concorso successivo alla riforma della carriera (D.Lgs. n. 139/2000), dopo quelli banditi nel 2002, 2007 e 2012. Anche se non prevista dalla legge, si conferma, quindi, la cadenza quinquennale nelle procedure di reclutamento dei nuovi appartenenti a questo prestigioso e storico Corpo di Funzionari dello Stato.
La procedura concorsuale, per titoli ed esami, mira a selezionare 50 nuovi consiglieri (la qualifica iniziale della carriera), che saranno poi avviati al corso di formazione attualmente previsto dal D.M. 13 luglio 2002, n.196.
Si rammenta che il termine per la presentazione on line (sul sito http://concorsiciv.interno.it) delle domande di partecipazione scade il 31 luglio 2017.
In bocca al lupo a tutti gli ardimentosi aspiranti prefettizi!
Di seguito si riporta il bando integrale.
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia(GU n.49 del 30-6-2017)
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266» e, in particolare, l'art. 4 che disciplina l'accesso alla carriera; Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80 concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente il «Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia»; Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 2006, n. 154 e 24 novembre 2009, n. 210, recante «Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011, n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; Viste le note n. 39544 del 26 luglio 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e n. 64968 del 2 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze con le quali e' stata autorizzata la procedura per il reclutamento di cinquanta unita' per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art. 2, comma 1, lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della graduatoria. 3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere richiesto ai vincitori del concorso, prima dell'immissione degli stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, ed agli idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ed alla verifica del possesso requisiti a tal fine previsti.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 35 anni. Tale limite di eta' e' elevato: di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare. Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale personale opera la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'amministrazione puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell'economia, LM-77 scienze economico-aziendali, LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87 servizio sociale e politiche sociali, LM-90 studi europei, LM/84 scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia, 84/S scienze economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea, 99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti alle sopradette rilasciate dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l'ordinamento didattico. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Universita' e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di riconoscimento, ovvero della richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'esclusione dallo stesso. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia. 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it . Il codice identificativo del concorso e' 50CP. 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. 3. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico bancario mediante l'utilizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma Succursale, indicando nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente postale n. 871012 intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560 «Conto entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno - Capo XIV - Art. 4». 4. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa. 5. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale. 6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della prova preselettiva comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 7. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 8. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, il candidato diversamente abile, nell'apposito spazio della domanda on-line, dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, che andra' opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero dell'interno al trattamento dei dati sensibili. 9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella domanda on-line dovra' dichiarare di avvalersi del presente beneficio. Detta documentazione andra' presentata con le stesse modalita' di cui al precedente comma 8. 12. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di avvalersi del presente beneficio, la stampa della domanda on-line debitamente sottoscritta dovra' essere consegnata nel primo giorno stabilito per la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda di partecipazione nel primo giorno della prova scritta comporta l'esclusione dalle prove concorsuali. 13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., avendo cura di riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato dal sistema che appare sulla domanda stampata. 14. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. Determinano l'esclusione dal concorso: le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande di partecipazione prive della sottoscrizione autografa. 3. L'esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivo decreto ministeriale verra' nominata la Commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017, n. 80.
Art. 6 Prova preselettiva 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva che potra' essere effettuata ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia politica; storia contemporanea. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. 5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
Art. 7 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. 3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
Art. 8 Pubblicazione dei quesiti e modalita' di svolgimento della prova preselettiva 1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 ottobre 2017, nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficolta' della domanda, secondo il seguente indice statistico: ===================================================================== | | | Domanda media | | | Risposta | Domanda facile | difficolta' | Domanda difficile | +==========+=================+==================+===================+ | Giusta | + 1,10 | + 1,30 | + 1,70 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ | Errata | - 1,60 | - 1,20 | - 0,60 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ | Omessa | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 | +----------+-----------------+------------------+-------------------+ 2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 10 i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un punteggio non inferiore a 114,5 su 118,8 e in ogni caso almeno un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10 Prove scritte 1. Le prove scritte consistono: a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal candidato. 2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 4. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati. 5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno http://concorsiciv.interno.it . Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 11 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado. 2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12 Prove orali 1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione, verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 4. Nel corso della prova orale e' accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 7. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta. 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13
Preferenze e precedenze
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame possono
fruire, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e
dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di cui all'art.
1, comma 2, del presente bando.
A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma
11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114.
A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza
e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli
elementi indispensabili per gli accertamenti d'ufficio, dovranno
essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane,
Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', piazza del
Viminale n. 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 14 Formazione della graduatoria, approvazione, pubblicazione della graduatoria 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale. 2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del presente bando, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 7, del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi. 5. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando. 6. Il Capo dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, che saranno nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nonche' nel sito internet http://concorsiciv.interno.it del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15 Immissione in servizio 1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 2. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione. 2. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma.
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 28 giugno 2017 Il Capo Dipartimento: Varratta