È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 66 del 20/03/2017 la legge 16 marzo 2017, n. 30 di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di "ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione" delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, delle norme dell'Unione Europea e in base al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà.
Il comma 1 dell'articolo unico della legge delinea i seguenti ambiti:
- definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure necessarie al superamento dell’emergenza;
- organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile;
- attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi. In tale ambito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per coordinare l'esercizio delle funzioni di protezione civile sul territorio;
- disciplina della partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile per finalità riguardanti la pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, le esercitazioni, nonché la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile;
- disciplina della partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile;
- istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
- disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza “in deroga a norme vigenti", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea;
- previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate nel corso della emergenza, la cui durata deve essere limitata, in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità;
- disciplina del finanziamento delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;
- disciplina delle procedure finanziarie e contabili che i commissari delegati titolari di contabilità speciale devono applicare, nonché disposizioni riguardanti gli obblighi di rendicontazione, il controllo successivo e il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;
- disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi naturali, anche prevedendo forme di micro-credito agevolato; esclusione dai benefici degli edifici danneggiati o distrutti se abusivi;
- definizione di ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origina antropica e per la loro attuazione.
Il comma 2 del medesimo articolo unico di legge prevede che i decreti legislativi provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto dei seguenti criteri:
- identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile;
- individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali ed amministrative;
- raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
- omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile (compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio), anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, per giungere al riconoscimento ed all'erogazione secondo metodologie appropriate, di forme di agevolazione o ristoro omogenee sul territorio nazionale;
- ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge n. 225/1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi;
- introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi;
- introduzione dell’esonero dalle pratiche di autorizzazione per l’installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche a fini di protezione civile;
- integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione Europea;
- invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 prevede che i decreti legislativi provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto;
- coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti;
- verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione Europea in materia;
- adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione Europea;
- indicazione esplicita delle norme abrogate.
Il comma 4 stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, devono provvedere alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, "le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione", con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001.
Si dovrà provvedere, inoltre, all'individuazione degli ambiti nei quali le Regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare fatte salve le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma 5 disciplina le modalità per l'adozione dei decreti legislativi.
Il comma 6 prevede una clausola di invarianza finanziaria.
Infine, il comma 7 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo possa adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati.
Il testo della legge 16 marzo 2017, n. 30.