Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 14 luglio 2015 (supplemento ordinario n. 38/L), è entrata finalmente in vigore nel nostro ordinamento la nuova normativa in tema di stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante (detti sinteticamente RIR) recata dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, in recepimento della direttiva europea 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Questa direttiva, denominata Seveso III, sostituisce integralmente le precedenti due direttive in materia, la 96/82/CE e la 2003/105/CE, rispettivamente chiamate Seveso I e Seveso II (prendono tutte il nome dall’incidente avvenuto nell’impianto ICMESA, nei pressi del comune di Seveso, nel luglio 1976, e in seguito al quale detta normativa fu adottata).
Analogamente, il D.Lgs. n. 105/2015 riscrive in maniera organica la disciplina del settore, abrogando le precedenti norme in materia, in particolare il D.Lgs. n. 334 del 1999, che – anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 238 del 2005 – costituiva sino ad ora il testo normativo fondamentale al riguardo.
In estrema sintesi le principali novità della nuova disciplina possono così individuarsi:
- viene armonizzato il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici dell’UE con quello adottato a livello internazionale dall'ONU;
- si migliora e aggiorna la normativa in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare riguardo al controllo degli stabilimenti interessati, alla semplificazione degli adempimenti e alla riduzione degli oneri amministrativi;
- è garantita ai cittadini un migliore informazione sui rischi degli impianti industriali e sui comportamenti da attuare in caso di incidente così come la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante.
A questi obiettivi, fissati dalla Seveso III, si è affiancato quello tutto nostrano di pervenire ad una più organica e chiara scrittura del testo normativo in tema di RIR, che rappresentasse un vero e proprio testo unico della materia.
In questa chiave, va segnalata la più lineare, rispetto al passato, delimitazione delle competenze statali e locali in una materia in cui le sovrapposizioni tra ministeri, regioni, province (o loro nuove configurazioni) e comuni sono all’ordine del giorno.
Quanto alla competenze più propriamente prefettizie, viene confermata quella – in capo al prefetto della provincia ove ha sede lo stabilimento – di approvazione del piano di emergenza esterna, ossia lo strumento operativo contenente le misure atte a mitigare gli effetti dannosi derivanti dall’incidente rilevante.