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Dichiarazione delle Nazioni Unite diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche - Ris. 47135 18.12.92

Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Approvata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992

L'Assemblea Generale

ribadendo che uno degli obiettivi fondamentali delle Nazioni Unite, come proclamato nella Carta, è di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,
ribadendo l´adesione ai Diritti fondamentali dell'Uomo, alla dignità e al valore della persona umana, ai pari diritti dell'uomo e della donna, e delle nazioni sia grandi che piccole,
desiderando promuovere l'attuazione dei principi contenuti nella Carta, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, nella Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nella Dichiarazione per l'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o altre convinzioni; e nella Convenzione sui diritti del bambino e in altri importanti strumenti internazionali approvati a livello universale o regionale, e in quelli stipulati con singoli Stati membri delle Nazioni Unite,
ispirata dalle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici relativa ai diritti di persone appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche,
considerato che la promozione e la protezione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche contribuiscono alla stabilità politica e sociale degli Stati in cui vivono,
sottolineando il fatto che la costante promozione e attuazione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche quale parte integrante dello sviluppo della società nel suo insieme e nell'ambito di una struttura democratica basata sul diritto contribuiscono al rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione tra popoli e Stati,
considerato che le Nazioni Unite hanno un ruolo importante da svolgere per la protezione delle minoranze,
 tenuto conto del lavoro finora svolto nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite in particolare dalla Commissione sui Diritti dell'Uomo, dalla Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze e degli organi creati in conformità alle Convenzioni internazionali sui Diritti dell'Uomo e da altri importanti strumenti internazionali sui Diritti dell'Uomo nel promuovere e proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
tenuto conto dell'importante lavoro svolto da organiz-zazioni intergovernative e non governative nel proteggere le minoranze e nel promuovere e proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
riconosciuta l'esigenza di garantire una attuazione ancora più efficace degli strumenti internazionali sui Diritti dell'Uomo riguardo ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche,
proclama la presente Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche:

Articolo 1

Gli Stati debbono proteggere l'esistenza e l'identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze nei loro rispettivi territori e debbono favorire le condizioni per la promozione di tale identità.
Gli Stati debbono approvare idonee misure legislative e di altro tipo per raggiungere tali obiettivi.

Articolo 2

Le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (di seguito indicate come persone appartenenti a minoranze) hanno il diritto di coltivare la loro cultura, di professare e praticare la loro religione, e di usare la loro lingua, sia in privato che in pubblico, liberamente e senza ingerenza o discriminazione.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di partecipare attivamente a decisioni a livello nazionale e, se appropriato, regionale relative alla minoranza a cui appartengono o alla regione in cui vivono, in modo non incompatibile con la legislazione nazionale.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di creare o mantenere le loro associazioni.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di stabilire e mantenere, senza discriminazioni, liberi e pacifici contatti con altri membri del proprio gruppo e con persone appartenenti ad altre minoranze, e contatti internazionali con cittadini di altri Stati con cui hanno legami nazionali o etnici, religiosi o linguistici.

Articolo 3

Le persone appartenenti a minoranze possono esercitare i loro diritti, inclusi quelli contemplati dalla presente Dichiarazione, individualmente e insieme ad altri membri del loro gruppo, senza discriminazioni.
Qualsiasi persona appartenente a minoranze non deve avere svantaggi per l'esercizio o il mancato esercizio dei diritti contemplati dalla presente Dichiarazione.

Articolo 4

Gli Stati, se necessario, debbono prendere misure per garantire che le persone appartenenti a minoranze possano esercitare completamente ed efficacemente tutti i Diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni e in piena uguaglianza di fronte alla legge.
Gli Stati debbono prendere misure per creare condizioni favorevoli affinché le persone appartenenti a minoranze possano esprimere le loro caratteristiche e possano coltivare la loro cultura, lingua, religione, tradizioni e costumi, tranne quando particolari pratiche violino le leggi nazionali e siano contrarie a principi internazionali.
Gli Stati debbono prendere misure adeguate affinché, ove possibile, le persone appartenenti a minoranze abbiano adeguate opportunità di apprendere la loro lingua madre o ricevano l'istruzione nella loro lingua madre.
Gli Stati, se opportuno, debbono prendere misure nel settore dell'istruzione al fine di incoraggiare la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze che vivono nel loro territorio. Le persone appartenenti a minoranze debbono avere adeguate opportunità di conoscere la società nella sua interezza.
Gli Stati debbono prendere in considerazione misure adeguate affinché le persone appartenenti a minoranze possano partecipare completamente allo sviluppo economico nel loro Paese.

Articolo 5

Le politiche e i programmi nazionali debbono essere predisposti e attuati tenendo in debito conto gli interessi delle persone appartenenti a minoranze.
I programmi di cooperazione e di assistenza tra gli Stati debbono essere predisposti e attuati tenendo in debito conto gli interessi legittimi di persone appartenenti a minoranze.

Articolo 6

Gli Stati debbono collaborare su questioni relative a persone appartenenti a minoranze, tra l'altro, scambiando informazioni e esperienze al fine di promuovere la reciproca comprensione e fiducia.

Articolo 7

Gli Stati debbono collaborare al fine di promuovere il rispetto dei diritti contemplati dalla presente Dichiarazione.

Articolo 8

Nulla nella presente Dichiarazione può impedire l'attuazione degli obblighi internazionali degli Stati in relazione a persone appartenenti a minoranze. In particolare gli Stati debbono adempiere in buona fede agli obblighi e agli impegni da loro assunti con trattati e accordi internazionali di cui sono parti.
L'esercizio dei diritti contemplati dalla presente Dichiarazione non deve pregiudicare il godimento da parte di tutte le persone dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti.
Le misure prese dagli Stati per garantire l'effettivo godimento dei diritti contemplati nella presente Dichiarazione non debbono essere considerate a prima vista contrarie al principio di uguaglianza contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo.
Nulla nella presente Dichiarazione deve essere inteso per mettere qualsiasi attività in contrasto con gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite, inclusi l'assoluta uguaglianza, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica degli Stati.

Articolo 9

Gli enti e le organizzazioni specializzati del sistema delle Nazioni Unite debbono contribuire alla piena attuazione dei diritti e principi contemplati dalla presente Dichiarazione nell'ambito dei loro rispettivi settori di competenza.


ESTRATTI DALLA DICHIARAZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE APPARTENENTI A MINORANZE NAZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE

PARTE I  (Principi)

Tenuto conto dell'importanza della promozione e tutela dei diritti di persone appartenenti a minoranze e del contributo di tale promozione e tutela alla stabilità politica e sociale degli Stati in cui tali persone vivono,
la Conferenza Mondiale dei Diritti dell'Uomo ribadisce l'obbligo degli Stati di garantire che persone appartenenti a minoranze esercitino completamente ed efficacemente tutti i Diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali senza discriminazioni e in completa uguaglianza davanti alla legge in conformità con la Dichiarazione dei diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di coltivare la propria cultura, di professare e praticare la loro religione e usare la loro lingua sia in privato che in pubblico liberamente e senza ingerenza o eventuali forme di discriminazione.


PROGRAMMA DI AZIONE DI VIENNA DELLA CONFERENZA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI  (giugno 1993)

PARTE II  (Programma di azione)

Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

La Conferenza Mondiale per i Diritti dell'Uomo chiede alla Commissione sui Diritti dell'Uomo di esaminare mezzi per promuovere e tutelare efficacemente i diritti di persone appartenenti a minoranze contemplati dalla Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
In tale contesto la Conferenza Mondiale per i Diritti dell'Uomo chiede al Centro per i Diritti dell'Uomo di fornire, su richiesta dei Governi interessati e quale parte del suo programma di servizi di consulenza e assistenza tecnica, pareri qualificati su questioni relative a minoranze e Diritti dell'Uomo e sulla prevenzione e soluzione di vertenze, al fine di collaborare nelle attuali o potenziali situazioni relative a minoranze.
La Conferenza Mondiale per i Diritti dell'Uomo esorta gli Stati e la comunità internazionale a promuovere e tutelare i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche in conformità alla Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.
Misure da prendersi, ove appropriato, includono la facilitazione della loro completa partecipazione in tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale, religiosa e culturale della società e nello sviluppo economico del loro Paese.