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Linee guida per favorire la ricerca delle persone scomparse - 5 agosto 2010

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LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE



PREMESSA


Le presenti linee guida sono state condivise con i rappresentanti del Tavolo Tecnico Interforze, istituito, a livello centrale, sulla base del Protocollo d’intesa dell’11 aprile 2008 tra il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.


OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA
Fornire le specifiche tecniche per la predisposizione di un documento di pianificazione territoriale, finalizzato alla definizione dell’assetto organizzativo, dei ruoli operativi e delle attività connesse alle battute di ricerca.
Tale documento dovrà essere sottoscritto dai soggetti istituzionali e non, comunque interessati al fenomeno delle persone scomparse ed essere periodicamente aggiornato.
Il testo definitivo sarà, poi, inviato, per il successivo raccordo istituzionale, anche alle Procure della Repubblica competenti, ivi compresa quella presso il Tribunale per i minori.
Dal documento sarà esclusa la casistica concernente le persone disperse a causa di disastri di massa.


1. LO SCENARIO PROVINCIALE E IL PIANO DI RICERCA
L’individuazione dello scenario e dei rischi insistenti sul territorio è fondamentale per una corretta pianificazione degli interventi di previsione e di gestione delle ricerche dello scomparso.
La tipologia dei rischi possibili si desume dallo studio delle caratteristiche del territorio e dall’analisi dell’ambiente e delle attività antropiche, come pure dalla relazione con cui alcuni casi di scomparsa si sono manifestati nel passato e dalla loro frequenza.


A tale scopo, occorre che il documento dettagli con apposito Piano di ricerca i singoli scenari di riferimento, secondo il seguente schema di massima:
a) scomparsa in montagna;
b) scomparsa in mare;
c) scomparsa in centro abitato;
d) scomparsa in località impervia o disabitata;
e) scomparsa in località lacustre o fiume.


Le Prefetture-UTG, sulla base dell’articolazione interna degli uffici stabilita dal Prefetto competente, dovranno individuare in base ai singoli scenari, specifiche procedure operative volte a favorire la costituzione e l’organizzazione di apposite unità di ricerca e a promuovere l’azione coordinata delle stesse da parte dei soggetti incaricati.
In particolare, nel caso di scomparsa di minori, compresi quelli non accompagnati o in stato di abbandono, sarà necessario predisporre specifiche procedure di pianificazione delle attività di ricerca per favorire la collaborazione tra enti territoriali, forze di Polizia e Autorità Giudiziaria competente.


2. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SCOMPARSA


Gli scomparsi dovranno essere distinti a seconda dell’età, del sesso e della nazionalità (minorenni, maggiorenni, ultra65enni), nonché della motivazione (allontanamento volontario, possibile vittima di reato, possibili disturbi psicologici, allontanamento da istituti/comunità, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare).
Per ogni categoria, in relazione alla motivazione della scomparsa (così come individuata all’atto della denuncia) dovrà essere prevista una specifica procedura di attivazione delle ricerche, salvo i casi in cui la scomparsa sia connessa alla commissione di un reato. In tale ultima ipotesi resta riservato all’Autorità Giudiziaria competente l’iniziativa di autorizzare specifiche attività di ricerca.
Circa l’individuazione delle tipologie di scomparsa, si fa rinvio al contenuto della terza Relazione semestrale (maggio 2009 – pag. 12 e seguenti dell’allegato 16), pubblicata sul sito accessibile dalla home page del Ministero dell’Interno – sezione persone scomparse nella parte argomenti.


3. I SOGGETTI COINVOLTI A VARIO TITOLO E LE RELATIVE COMPETENZE A LIVELLO TERRITORIALE


Specificare il ruolo di ogni ente/organo coinvolto

 - Il Prefetto e l’Ufficio Territoriale del Governo
- L’Autorità giudiziaria competente
- Le Forze di Polizia
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Il Sindaco
- La Polizia locale
- I Servizi Socio-assistenziali
- Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
- Le Aziende Sanitarie Locali/La Centrale Operativa – “118”
- Le Associazioni di volontariato (quelle inserite negli appositi elenchi provinciali e quelle operanti anche su base regionale e/o nazionale, quali, ad esempio, l’Associazione “Penelope”, “Telefono Azzurro”, “Alzheimer Uniti”
- Il Sistema locale di Protezione Civile


4. LE FASI OPERATIVE: GESTIONE DEGLI INTERVENTI


4.1 Individuazione delle fasi operative
Il documento di pianificazione dovrà individuare preventivamente le risorse umane e strumentali da impiegare nelle battute di ricerca di una persona scomparsa.
In tutti i casi, è auspicabile che per facilitare il supporto nelle fasi di ricerca la Prefettura stabilisca specifiche intese a carattere provinciale e/o regionale con le altre Istituzioni locali, come le ASL, i Comuni, le Autorità Portuali e Aeroportuali, nonché con le principali aziende pubbliche e private addette ai servizi infrastrutturali (es. aziende di trasporto pubblico, servizio taxi, società autostradali, società telefoniche, emittenti radiotelevisive, detentori di apparati di videosorveglianza, ecc.), con gli enti assistenziali e con le associazioni di volontariato.


Si riportano a titolo di esempio, le fasi essenziali correlate alle attività operative:
- ALLARME DI SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA
- ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA
- ATTIVAZIONE DELL’UNITA’ DI RICERCA
- PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
- GESTIONE DELL’INTERVENTO
- SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE
- RAPPORTO FINALE


4.2 Allarme di scomparsa
Le procedure di allertamento, “ALERTING SYSTEM”, dovranno essere pianificate preventivamente e preferibilmente informatizzate per garantire la trasmissione in tempi rapidi delle informazioni verso tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per mezzo di tale sistema dovranno essere diramati gli allertamenti verso gli operatori tenuti a partecipare alle attività di ricerca.


4.3 Fase informativa
E’ la fase che assume particolare rilevanza ai fini della tempestività degli interventi.
Si ritiene che tale tempestività possa essere conseguita se la denuncia di scomparsa di una persona venga effettuata immediatamente per consentire all’operatore di polizia degli uffici-denunce di raccogliere le informazioni necessarie ad individuare esattamente la motivazione della scomparsa.
Per arricchire ulteriormente questa fase di acquisizione informativa e dettagliare meglio la motivazione della scomparsa, sarà opportuno acquisire dal denunciante quante più notizie possibili sulle circostanze dell’evento, atteso che tutte le informazioni sono, comunque, determinanti per gestire in modo corretto gli interventi di ricerca.
Si potranno, comunque, determinare due situazioni:
1) Notizia qualificata: località definita, tempo di scomparsa definito. In questo caso, saranno attivate le unità di ricerca, appositamente individuate a seconda dei vari scenari, per lo svolgimento della fase operativa
2) Notizia non qualificata: località non definita, tempi e modalità della scomparsa dubbi. In tal caso, la notizia sarà comunque tempestivamente trattata dalle Forze di Polizia e saranno sempre e subito informate le centrali operative per gli opportuni allertamenti.

4.4 Fase Operativa: attivazione del piano e delle unità di ricerca
Nel caso di notizia qualificata, espletata la prima fase informativa e, in particolare, quando la scomparsa sia riconducibile a persone, maggiorenni o minorenni, in pericolo di vita, dovrà essere attivato il piano di ricerca e allertate le apposite unità di ricerca.
Sulla base degli scenari descritti dal piano di ricerca, potranno verificarsi le seguenti situazioni:
L’area di presunta scomparsa è:
a) antropizzata, cioè con presenza di insediamenti abitativi e infrastrutturali;
b) non antropizzata, cioè non raggiungibile attraverso le normali vie di comunicazione.
Nel primo caso, ove sussista l’esigenza di attuare il piano di ricerca, chi ha ricevuto la notizia della scomparsa, oltre all’assolvimento delle proprie specifiche incombenze, informerà immediatamente la Prefettura, che ricevuta la notizia attiverà tempestivamente, secondo la pianificazione prestabilita, le unità di ricerca.
Tali unità dovranno affluire nel minor tempo possibile, sulla base dello specifico scenario, nel luogo indicato nella pianificazione provinciale.
Anche nel secondo caso, chi ha ricevuto la notizia informerà immediatamente la Prefettura che, ricevuta la notizia, attiverà tempestivamente, nel caso specifico, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
La competenza del CNSAS ad intervenire e a coordinare le diverse Organizzazioni/Enti e Associazioni di volontariato, ivi compresa la individuazione del ritrovo logistico ove far confluire le forze mobilitate, è fissata dall’art. 1 della Legge 21/02/2001, n. 74. Il CNSAS, in stretto collegamento con la Prefettura competente, sentito il Sindaco del Comune interessato, richiederà, eventualmente, il coinvolgimento di ulteriori forze da far concorrere alle operazioni di ricerca.
In tutti i casi, il messaggio di allerta/attivazione delle Unità di ricerca conterrà le informazioni più significative di descrizione dello scomparso, la sua fotografia recente, la data e il luogo della scomparsa.

4.5 Gestione dell’intervento
Il documento finale di pianificazione dovrà contenere la descrizione dei vari scenari e le modalità di intervento, sulla base di quanto ipotizzato nelle presenti linee guida.
Allo scopo di disporre in tempo reale di tutte le notizie riferite all’andamento delle operazioni di ricerca, il responsabile dell’unità operativa terrà costanti contatti con la forza di Polizia individuata nel piano di ricerca e la Prefettura competente, per la valutazione dell’eventuale ricorso alle ulteriori specifiche ricerche.


4.6 Sospensione o chiusura delle ricerche
La chiusura delle ricerche, anche in caso di esito negativo, nonché l’eventuale sospensione temporanea delle stesse, verrà concordata tra le Forze di Polizia competenti, sentita la Prefettura. Di ciò verrà, comunque, informato il Sindaco del Comune territorialmente competente.
Prima della sospensione definitiva o temporanea delle ricerche il coordinatore delle operazioni si accerterà dell’avvenuto rientro di tutte le squadre impegnate.
La sospensione o temporanea chiusura delle ricerche è, altresì, disposta, nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria competente a procedere lo richiederà per esigenze investigative o di tutela del segreto ai sensi dell’art. 329 c.p.p., salva la possibilità di ripresa delle ricerche stesse, in virtù di successivi accordi e disposizioni.


4.7 Rapporto finale
Alla chiusura delle operazioni di ricerca, qualunque sia stato l’esito delle stesse, si dovrà procedere ad una valutazione finale da svolgersi, con il concorso di tutti i rappresentanti degli enti che hanno avuto parte attiva nelle operazioni di ricerche, presso la Prefettura.
Delle valutazioni svolte si darà atto in una sintetica relazione finale contenente in particolare gli eventuali suggerimenti migliorativi delle procedure operative.

5. I COLLEGAMENTI
In tutte le ipotesi sopra descritte, il piano di ricerca dovrà dettagliare anche le modalità per favorire i collegamenti tra le Forze di Polizia e gli operatori degli Enti/Associazioni impiegati nelle battute di ricerca.


6. I RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI
Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., nel caso di scomparsa collegata a reato, a partire dalla prima fase informativa è essenziale che gli operatori provvedano a supportare i familiari degli scomparsi, sia per fornire chiarimenti sugli sviluppi delle battute di ricerca che per assumere ulteriori e più approfondite informazioni sulla persona e sulle circostanze dell’evento. In alcuni casi, soprattutto quando la pressione mediatica sulla famiglia è forte, sarà opportuno individuare, all’interno della Prefettura, un referente in grado di fornire le possibili informazioni sulle battute di ricerca. Per quanto riguarda le forze di Polizia si rinvia alle disposizioni impartite dai rispettivi Organi di vertice e direttive del Capo della Polizia, nella sua qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Per la sua rappresentatività a livello nazionale, l’Associazione “Penelope” costituisce un punto di riferimento molto utile per il sostegno legale e psicologico ai familiari degli scomparsi. A tale Associazione, si aggiungono quelle operanti a livello locale e quelle specializzate in taluni settori, come ad esempio“Telefono Azzurro”per i minori e l’Associazione “Alzheimer Uniti” per i malati di Alzheimer.


7. I RAPPORTI CON I MASS MEDIA
Fermo restando, ovviamente, il dovere di riserbo investigativo e di obbligo del segreto, ai sensi dell’art. 329 c.p.p. nel caso di scomparsa connessa a reato, nelle altre ipotesi, le relazioni con i mass media dovranno essere basate su una strategia “ad hoc”. È possibile nominare un responsabile in rappresentanza della Prefettura. Per le Forze di Polizia, valgono le disposizioni emanate dai rispettivi Organi di vertice e quelle impartite dal Capo della Polizia quale Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Una gestione attenta delle relazioni con i media, in caso di battute di ricerca, rende necessario tenere presente che:
- i mass media sono utilizzati per appelli volti ad acquisire ulteriori informazioni, ovvero per interessare una platea più vasta di cittadini;
- l’uso delle metodologie di comunicazione favorisce lo scambio informativo;
- l’uso di media specializzati agevola il flusso informativo.
È determinante, pertanto, organizzare adeguatamente la modalità di gestione del volume e della qualità delle informazioni ricevute.
A livello locale dovrà essere valutata la possibilità di avvalersi di appositi disciplinari per la gestione dei rapporti con i media, al fine di determinare i limiti e le modalità per soddisfare la richiesta di informazioni.

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