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Estratto Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in Legge 24 novembre 2007 n.222 (Art. 34)

Art. 34
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonchè ai loro familiari superstiti

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.