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D.P.C.M. 27-7-2007 Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture...

D.P.C.M. 27-7-2007
Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 4;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante disposizioni in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che la predetta disposizione, per le finalità in essa indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità di raccordo tra prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il quale garantire alla Conferenza Stato-città e autonomie locali la possibilità di avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di coordinamento definite a livello generale nella competente sede istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo complesso;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali e del Ministro dell'interno;


Decreta:


1. Raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-citta», si realizza secondo le modalità previste dal presente decreto.


2. Scambio di informazioni.

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città informa le prefetture-uffici territoriali del Governo in ordine a:

a) misure di coordinamento adottate dalla Conferenza Stato-città ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) pareri e determinazioni adottate dalla Conferenza Stato-città sui provvedimenti sottoposti all'esame della stessa;

c) questioni di carattere generale valutate dalla Conferenza Stato-città;

d) ogni altro elemento che può interessare l'attività delle prefetture-uffici territoriali del Governo e delle Conferenze permanenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città provvede ad inviare, anche in formato elettronico, tutta la documentazione esaminata dalla Conferenza nonchè i relativi atti e verbali.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo provvedono a comunicare agli uffici della Conferenza Stato-città, anche in formato elettronico:

a) i verbali delle sedute della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

b) le deliberazioni adottate dalla Conferenza permanente di cui alla lettera a) che, secondo le valutazioni del prefetto che la presiede, possono essere di interesse per gli uffici della Conferenza Stato-città;

c) ogni altro elemento che, ad avviso della Conferenza permanente ovvero del prefetto, può interessare l'azione dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città.

 

3. Acquisizione di elementi da parte dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, gli elementi informativi su questioni di interesse per l'attività della Conferenza stessa.

2. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città, anche su disposizione del Presidente della Conferenza medesima, può chiedere alle prefetture-uffici territoriali del Governo, che potranno avvalersi a tal fine della Conferenza permanente, elementi di conoscenza sulle questioni di maggiore interesse per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


4. Attività di proposta per l'esame tecnico.

1. Il prefetto, anche su richiesta della Conferenza permanente, può formulare all'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città proposte per una valutazione tecnica, ai fini di cui all'art. 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle tematiche di carattere generale afferenti i rapporti tra gli uffici periferici dello Stato e le autonomie locali.