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DPCM 5 maggio 2010 Organizzazione nazionale per la gestione di crisi

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2010
Organizzazione nazionale per la gestione di crisi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 1? aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» e successive modificazioni;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»;
Vista la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» e successive modificazioni;
Vista la legge 2 luglio 2002, n. 133, «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» e successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante «Disposizioni sulle funzioni e poteri consolari» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri»;
Visto il proprio decreto del 21 novembre 2006, recante «Costituzioni e modalita' di funzionamento del Comitato della protezione civile» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001 del Ministro dell'interno recante «Attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001 del Ministro dell'interno recante «Istituzione della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile»;
Rilevata la necessita' di aggiornare le procedure nazionali di gestione delle crisi;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce l'organizzazione nazionale per la gestione di crisi, nel proseguo denominata semplicemente «organizzazione per le crisi», indicando la composizione e le attribuzioni degli organi decisionali e del consesso interministeriale di supporto, per l'adozione delle misure di prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di crisi indicate all'art. 3.
2. Restano ferme le competenze di ogni Ministero ed ente e dei consessi interministeriali esistenti, fissate per legge.

Art. 2
Terminologia interministeriale

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «situazione di crisi»: ogni situazione suscettibile di poter coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali, che puo' avere origine dalla percezione di un potenziale pericolo o in coincidenza di eventi clamorosi o gravemente significativi;
b) «situazione di emergenza»: manifestarsi di una situazione pericolosa che richiede attivita' e provvedimenti specifici, urgenti, necessari ed eccezionali;
c) «crisi internazionale»: eventi che turbano le relazioni tra Stati o, comunque, suscettibili di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e che possono coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali;
d) «interessi nazionali»: complesso di elementi ed attivita', la cui compromissione puo' arrecare un danno allo Stato; maggiore e' l'interesse quanto maggiore e' il possibile danno;
e) «sicurezza nazionale»: complesso di misure per la tutela degli interessi nazionali;
f) «misure di prevenzione»: provvedimenti ed attivita' di preparazione per affrontare un'ipotetica situazione di crisi, comprendenti, tra l'altro, l'individuazione delle procedure decisionali, la programmazione, la pianificazione operativa e l'addestramento del personale, ai diversi livelli;
g) «misure di risposta»: provvedimenti che vengono adottati ed attivita' che vengono svolte per evitare che una particolare situazione possa degenerare in una situazione di crisi;
h) «misure di gestione»: provvedimenti che vengono adottati ed attivita' che vengono svolte in una situazione di crisi per evitare, o quantomeno limitare, il danno e per ridurne, comunque, la durata;
i) «misure di contrasto»: complesso di misure di prevenzione, risposta e gestione di situazioni di crisi.
2. Le definizioni di cui al comma 1 hanno rilievo esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione per le crisi e per le finalita' della stessa.

Art. 3
Funzioni e competenze

1. L'organizzazione per le crisi determina, ove necessario, le misure di contrasto di quelle situazioni di crisi che sono gestite in ambito ONU, NATO, UE ed OSCE o in ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' Paese membro.
2. L'organizzazione per le crisi opera analogamente, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ogni altra situazione di crisi che richiede l'assunzione di decisioni governative nazionali, coordinate in sede interministeriale, quando il coordinamento non puo' essere effettuato attraverso i consessi interministeriali esistenti.
3. Le situazioni di emergenza sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio' preposte, dai singoli Ministeri ed enti e dalle organizzazioni locali, cui e' attribuita tale competenza da leggi e disposizioni vigenti.

Art. 4
Comitato politico strategico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri, denominato «Comitato politico strategico» (CoPS) per l'indirizzo e la guida strategica nazionale nelle situazioni di crisi indicate all'art. 3.
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze, che, nelle riunioni, possono farsi accompagnare da uno o piu' responsabili di strutture dipendenti.
3. Alle riunioni assistono anche, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale, il Direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza, il Capo Dipartimento della protezione civile, il Consigliere diplomatico ed il Consigliere militare, nonche', il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche altri Ministri, che possono farsi accompagnare da uno o piu' responsabili di strutture dipendenti, o responsabili di altri organismi, in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei Ministri svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato politico strategico.
6. Il CoPS e' convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'iniziativa o su richiesta di almeno uno dei Ministri che lo compongono.
7. Il Comitato valuta gli elementi di situazione, esamina e definisce i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed inoltre, quando necessario, autorizza, in via temporanea, l'adozione delle misure di contrasto, nel rispetto degli indirizzi generali governativi e dei trattati ed accordi internazionali.
8. In caso di necessita' ed eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti ritenuti necessari, sentiti i Ministri interessati, componenti del CoPS.
9. Il Segretario del Comitato informa la Presidenza della Repubblica dei provvedimenti adottati dal CoPS e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 7 e 8.
10. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, le sue funzioni sono svolte dall'autorita' individuata ai sensi dell'art.8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5
Nucleo interministeriale situazione e pianificazione

1. E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP) per il supporto del CoPS e del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Nucleo e' presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che puo' delegare le relative funzioni al Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il NISP e' composto da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS), della Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, quale rappresentante, anche, della Commissione di cui all'art. 6, comma 4, nonche' da un dirigente dell'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, da uno dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e da uno dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. I componenti del NISP sono individuati dal Ministero od ente di appartenenza e sono autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria Amministrazione.
5. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione.
6. In relazione agli argomenti da trattare, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altri Ministeri ed enti, anche essi con autorizzazione ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione, nonche' rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. Il Nucleo si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni due mesi, e puo' inoltre essere convocato d'iniziativa del presidente, o su richiesta di almeno un componente di diversa amministrazione, in relazione alla situazione o per la trattazione di specifici argomenti.
8. Oltre che nel corso delle riunioni, lo scambio di notizie ed informazioni tra i componenti del NISP e' effettuato, in via continuativa, attraverso un collegamento telematico adeguato.

Art. 6
Compiti del NISP

1. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, il NISP verifica che vi sia coordinamento tra le iniziative dei diversi Ministeri ed enti e promuove le attivita' di carattere interministeriale, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 1, comma 2.
2. In particolare nel settore della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il NISP svolge, in via permanente, i seguenti compiti:
a) mantiene aggiornata la situazione, in base alle comunicazioni disponibili ed attraverso lo scambio di notizie tra i Ministeri ed enti che ne fanno parte;
b) acquisisce notizie, anche relative ad eventi, che per la loro ripercussione in campo diplomatico, politico, sociale o militare, appaiano suscettibili di configurare situazioni che possono coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali;
c) acquisisce notizie su eventi clamorosi o gravemente significativi, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di crisi;
d) promuove la programmazione e pianificazione operativa interministeriale per contrastare eventuali situazioni di crisi;
e) promuove e coordina l'elaborazione delle procedure nazionali discendenti da quelle di crisis management, definite in ambito di organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro, ferme restando le competenze di cui all'art. 3, comma 3;
f) promuove e coordina l'elaborazione di procedure di coordinamento interministeriale in particolari settori concernenti la sicurezza nazionale, la sottoscrizione di impegni internazionali o la posizione nazionale da assumere in consessi internazionali, quando incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal CoPS;
g) esamina problematiche proposte dalle Amministrazioni partecipanti e, ove queste siano d'interesse interministeriale,
individua il Ministero «pilota» dell'attivita' di studio e coordinamento per la formulazione di proposte condivise.
3. Nelle situazioni di crisi, o in quelle che appaiono suscettibili di divenire tali, svolge i seguenti compiti:
a) mantiene aggiornata la situazione, in base alle comunicazioni delle organizzazioni internazionali ed attraverso lo scambio di notizie tra i Ministeri ed enti che ne fanno parte e, quando ritenuto opportuno dal Ministero degli affari esteri, anche attraverso lo scambio diretto di notizie con le Rappresentanze diplomatiche;
b) formula una o piu' ipotesi di «posizione nazionale» da assumere nell'ambito delle organizzazioni internazionali, in ordine alle misure di contrasto proponibili o proposte da altri Paesi, per le decisioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del CoPS, ai sensi dell'art. 4;
c) individua e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CoPS l'eventuale necessita' di concordare le pubbliche dichiarazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
d) esamina e propone al CoPS le linee guida della politica nazionale d'informazione, predisposte, in base alla situazione interna ed a quanto eventualmente concordato nelle organizzazioni internazionali, dal rappresentante dell'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente.
4. Il NISP si avvale del supporto della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), la composizione e compiti della quale sono indicati nel decreto 28 settembre 2001 del Ministro dell'interno.
5. Per particolari e specifiche questioni, il NISP si puo' avvalere della consulenza di altri consessi interministeriali, di comitati di ricerca o di studio operanti, ovvero costituiti ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il NISP, inoltre, promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali, che riguardino la simulazione di situazioni di crisi o le attivita' di cui al comma 2, lettere f) e g), con le modalita' che sono definite, di volta in volta, dal NISP, in relazione alla rilevanza dell'esercitazione stessa.
7. A tal fine il NISP e' tenuto informato della pianificazione e svolgimento di esercitazioni interministeriali, da parte del consesso interministeriale, del Ministero o dell'ente che funge da pilota, nonche' della partecipazione di Ministeri od enti ad esercitazioni con altri Paesi.
8. Le funzioni e le competenze, gia' attribuite al Nucleo politico militare, sono trasferite al NISP.


Art. 7
Compiti dei Ministeri ed enti

1. Per consentire al NISP di assolvere i propri compiti, i rappresentanti dei Ministeri, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento informazione per la sicurezza e dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente, che lo compongono, assicurano lo scambio di comunicazioni, notizie od attivita' che possono avere relazione con la prevenzione e lo sviluppo di situazioni di crisi, o che appaiano suscettibili di divenire tali.
2. I rappresentanti dei Servizi di informazione per la sicurezza assicurano l'informazione degli altri componenti del NISP su analoghe notizie ed attivita', nei limiti e con le modalita' di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successivi regolamenti attuativi.
3. Il rappresentante del DIS, su richiesta del Presidente del NISP ed in relazione a specifiche situazioni poste, o da porre, all'esame del NISP, fornisce informazioni, nonche' l'analisi strategica e le relative valutazioni e previsioni, effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere c) ed f), della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 8
Segreteria

1. E' costituita, senza oneri aggiuntivi per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Segreteria unica del CoPS e del NISP, nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dispone dei collegamenti telematici necessari.
2. La direzione della Segreteria unica e' affidata al Consigliere militare aggiunto che si avvale del personale gia' in servizio nell'Ufficio del Consigliere militare.
3. La Segreteria unica assicura la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Presidente del NISP, curando gli adempimenti preparatori delle riunioni e dei lavori, nonche' quelli per la diramazione delle deliberazioni, anche per attivita' di esercitazione.
4. In caso di necessita', o di esercitazioni di maggior rilievo, su autorizzazione del Presidente del NISP, la segreteria unica opera presso altra struttura governativa, idonea per la disponibilita' dei necessari collegamenti telematici.

Art. 9
Direttive attuative

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale apposite direttive, con le quali sono definite:
a) le procedure per le relazioni degli organi nazionali con gli omologhi organismi di crisis management NATO, UE e di altre Organizzazioni internazionali;
b) le procedure per lo svolgimento di particolari attivita', in situazioni di crisi, previste da accordi NATO;
c) le misure di prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di crisi e le relative procedure nazionali per l'adozione e l'attuazione;
d) le modalita' del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le direttive di cui al comma 1, lettere a), b), c) sono elaborate dal NISP ed emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, mentre quelle di cui alla lettera d), nel rispetto delle procedure di cui all'art.1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 10
Abrogazioni e norme transitorie


1. E' abrogato il Manuale nazionale per la gestione delle crisi - ed. marzo 1994 - PCM Direttiva nazionale 1 e successive integrazioni e modifiche.
2. Sino all'emanazione della direttiva di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) restano in vigore le procedure previste al capitolo V ed all'allegato L del medesimo Manuale.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi