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Verifiche ispettive integrate e intervento sostitutivo del Prefetto

L’art. 60, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 relativo al “Controllo del costo del lavoro” introduce la possibilità di effettuare “verifiche ispettive integrate”. Sancisce infatti il comma 5 dell’articolo in esame che “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate”.
 
Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3, vale a dire enti pubblici economici ed aziende che producono servizi di pubblica utilità. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso tali amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Secondo il successivo comma 6, allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'àmbito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo.

L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando su una serie di aspetti quali la razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.

Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica.  L'ispettorato, inoltre, in seguito a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni.

Una volta conclusi gli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate .

Il D.P.R. 3-4-2006 n. 180 “Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni” all’articolo 6 “Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri” stabilisce che con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attività amministrativa.

I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il successivo articolo 7 “Intervento sostitutivo del prefetto”, stabilisce che nell’ipotesi in cui “il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività” provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo che possa essere utile al fine di esperire una preventiva attività di mediazione con i soggetti interessati.

Se in sede di mediazione con gli uffici coinvolti non sia stata raggiunta una intesa diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.

Sia in sede di conferenza permanente, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.

In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta che sia stato acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.

Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.

Riferimenti normativi:

A) Art. 60, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
B) Art. 6, comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 30 aprile 2006, n. 180


22 novembre 2008