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D.P.C.M. 25.07.08 sul Trasporto aereo di Stato

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, disciplina il trasporto aereo di Stato abrogando, tra le altre disposizioni, la precedente direttiva del 21 settembre 2007.

La qualifica di “volo di Stato”, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita agli aeromobili civili e militari con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.

Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all’estero delle cinque più alte cariche dello Stato: Presidente della Repubblica (ed ex Presidenti della Repubblica), Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Corte costituzionale, per lo svolgimento di compiti istituzionali.

La disposizione è finalizzata a consentire a tali cariche di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.

Il trasporto aereo di Stato può inoltre essere disposto  per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali (per i Vice Ministri e per i Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

a) comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;

b) non siano disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di tali funzioni.

Come sempre il trasporto aereo di Stato può essere altresì disposto per ragioni sanitarie d’urgenza:

1. in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente.

2. quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.

Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora determinate ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.

L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo   richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonché per gli incaricati di missioni a carattere straordinario che debbano essere effettuate in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il trasporto aereo di stato può essere concesso infine per finalità di sicurezza, nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal D.P.C.M. 13 luglio 2007, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative.

Il trasporto aereo di Stato è effettuato impiegando:

a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'Aeronautica militare,  avvalendosi   anche   delle   relative strutture;

b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa.

 

22 novembre 2008