Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione su social network e/o l'analisi statistica del comportamento degli utenti online. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina Note legali e privacy.

H1_Bergamo_bassa.jpg

D.P.C.M. 25 luglio 2008 - Disciplina del trasporto aereo di Stato.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008

Disciplina del trasporto aereo di Stato.
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
 Vista   la   legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita'   di   Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
 Visto   l'art.   8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
 Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
 Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del
trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie"»;
 Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 settembre 2001 « Del trattamento degli ex Presidenti della
Repubblica»";
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le
modalita' di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1998;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 luglio 2007;
 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 settembre 2007 concernente « Disciplina del trasporto aereo
di Stato»";
 Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data   20 novembre   2007 e 28 gennaio 2008 concernenti « Nuova
disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a
bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al
seguito della stessa»";
 Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del
codice della navigazione;
 Ritenuta la necessita' di assicurare, mediante il trasporto aereo,
il supporto necessario all'espletamento delle piu' elevate funzioni
di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso
dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti
interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere,
a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalita' e dei criteri
di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il piu'
alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli
aeromobili ad esso dedicati;
 Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato;
 
 
                  E m a n a la seguente direttiva:
 
 
 
 
 
 
 
                               Art. 1.
 
                      Trasporto aereo di Stato
 
 1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalita' di
conferire certezza nei tempi e celerita' nei trasferimenti delle
Autorita' di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere
piu' efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello
di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.
 2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare
il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di
intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
 3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto, per le finalita' di cui
al comma 1, in favore delle seguenti Autorita':
    a) Presidente della Repubblica;
    b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati;
    c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
    d) Presidente della Corte costituzionale;
    e) ex Presidenti della Repubblica.
 4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere
disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le
delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano
entrambe le condizioni di seguito indicate:
    a)    sussistono   comprovate   ed   inderogabili   esigenze   di
trasferimento   connesse   all'efficace   esercizio   delle  funzioni
istituzionali;
    b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di
trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.
 5. La disposizione di cui al comma 4 puo' trovare applicazione ai
Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.
 
        
      
                               Art. 2.
 
      Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza
 
 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza e'
disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o
traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non
sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si
trovano la possibilita' di assisterli adeguatamente.
 2. Puo' essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche
quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di
tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di
organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale
sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.
 
        
      
                               Art. 3.
 
             Trasporto aereo per finalita' di sicurezza
 
 1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le
competenze  del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato
puo' essere effettuato per finalita' di sicurezza, nei casi, con le
modalita' e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle
disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza
ovvero l'eccessiva onerosita', finanziaria od organizzativa, delle
esistenti forme di trasporto alternative.
 
        
      
                               Art. 4.
 
              Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato
 
 1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani,
dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando
sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di
malattia o calamita' oppure altri soggetti qualora contingenti
ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle
Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali
ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalita'
di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.
 2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato puo' essere altresi'
disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorita' estere ed
esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando
lo   richiedano   l'interesse   nazionale e la cura dei rapporti
internazionali nonche' per gli incaricati di missioni a carattere
straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
        
      
                               Art. 5.
 
            Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato
 
 1.   L'utilizzo   del   trasporto aereo di Stato e' consentito
esclusivamente   alle   personalita'   destinatarie del volo e ai
componenti    della    delegazione   della   missione   istituzionale
espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.
 2. E' consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa
valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma
accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorita'
anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle
Personalita'   trasportate,   alle   esigenze protocollari ed alle
consuetudini, anche di carattere internazionale.
 3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 e'
ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente,
di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla
Prefettura   o   dalla Rappresentanza diplomatica competente alla
trattazione della richiesta.
 
        
      
                               Art. 6.
 
    Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato
 
 1. Il trasporto aereo di Stato e', in ogni caso, concesso secondo
criteri di economicita' e di impiego razionale delle risorse, previa
rigorosa valutazione dell'impossibilita', dell'inopportunita' o della
non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero
previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in
relazione alla natura dell'evento.
 2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre
prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.
 3. Le ulteriori valutazioni di priorita' sono effettuate, in
relazione alla disponibilita' dei mezzi, sulla base della rilevanza
degli impegni e del rango protocollare delle Autorita' richiedenti.
    
      
 
 
                               Art. 7.
 
             Modalita' di presentazione delle richieste
 
 1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso
motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente
previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonche' con attestazione, da
parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del
rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi'
corredate   dall'indicazione dei componenti della delegazione al
seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
 2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e
inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
cio' delegato.
 3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di
Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni
d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con
almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i
seguenti preavvisi:
    a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi
dell'Unione europea;
    b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione
della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni;
    c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione
degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4
giorni;
    d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina;
    e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa,
dell'Asia e dell'Oceania.
 4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e
la sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di
scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo
e umanitari.
 5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella
richiesta   di   cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per
eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate
immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e
umanitari per l'autorizzazione.
 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte
dalle prefetture all'Aeronautica militare che provvede direttamente
alla loro trattazione secondo le procedure gia' in uso.
 
        
      
                               Art. 8.
 
                           Organizzazione
 
 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro
di   riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del
trasporto aereo di Stato.
 2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone
gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e
finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto
aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli
elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina
continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige
le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare
rilevanza,   cura   la   negoziazione di accordi, anche in campo
internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in
materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli
spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della
qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari,
impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
 
        
      
                               Art. 9.
 
                       Aeromobili e strutture
 
 1. Il trasporto aereo di Stato e' effettuato impiegando:
    a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti
dall'Aeronautica   militare,   avvalendosi   anche   delle   relative
strutture;
    b) in   via   sussidiaria   altri aeromobili militari, secondo
l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della
difesa citato in premessa.
 2. In caso di indisponibilita' degli aeromobili di cui al comma 1,
e' consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi
degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti
alle Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche
intese   fra   la   Presidenza   del Consiglio dei Ministri e le
Amministrazioni predette.
 3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco
delle 24 ore, la disponibilita' immediata di un idoneo velivolo per
l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.
 
        
      
                              Art. 10.
 
            Attribuzione della qualifica di volo di Stato
 
 1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative
comunitarie e internazionali, e' attribuita ad aeromobili civili e
militari con le modalita' previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice
della navigazione.
 
        
      
                              Art. 11.
 
                             Abrogazioni
 
 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia non
compatibili con la presente direttiva e, in particolare:
    a) la direttiva 21 novembre 2000, « Disciplina del trasporto
aereo di Stato e per ragioni umanitarie»;
    b) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007, « Disciplina del trasporto aereo di Stato»;
    c) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 novembre 2007, « Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato.
Direttiva   sulla   presenza a bordo di personale estraneo alla
delegazione ma accreditato al seguito della stessa»;
    d) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 gennaio 2008, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato.
Direttiva   sulla   presenza a bordo di personale estraneo alla
delegazione ma accreditato al seguito della stessa».
    
Roma, 25 luglio 2008
 
                                            Il Presidente: Berlusconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 110