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Investigazioni private Art. 257 e ss. Reg. Esecuz. TULPS

R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.

§ 21 - Degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

Art. 257
 
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto
per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.
L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto.
 
Art. 258

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della Legge stessa.

Art. 259

Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della Legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

Art. 260

Nel registro di cui all'art. 135 della Legge devono essere indicati:

a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;

d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.

Il registro deve essere conservato per cinque anni.