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Diritto d'asilo. La tutela speciale per i minori non accompagnati

Il concetto di “asilo” ha origini molto antiche ed è stato sempre collegato al concetto di ospitalità e protezione da parte di alcuni soggetti ad altri che ne fanno richiesta.

In epoca moderna, con esso si fa essenzialmente riferimento al riconoscimento di diritti umani universali a chi non può riceverli nel proprio Paese d’origine e chiede protezione ad un altro Paese.

A tale scopo la comunità internazionale ha stipulato nel 1951 la Convenzione di Ginevra a cui molti Stati hanno aderito per trovare una soluzione ai traumi creati dalle persecuzioni della seconda guerra mondiale. È stato, altresì, istituito l’Ufficio dell’Alto Commissariato nelle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR, ACNUR in italiano) la cui missione, umanitaria e non politica, consiste nell’esercizio di una funzione di protezione internazionale a favore dei rifugiati sotto l’egida della Nazioni Unite, e nella ricerca di soluzioni permanenti al problema, assistendo i governi e, eventualmente, le organizzazioni private a facilitare il rimpatrio o l’assimilazione dei rifugiati nelle nuove comunità internazionali.

Una delle problematiche di più difficile risoluzione in tema di asilo riguarda la protezione speciale da garantire ai minori non accompagnati che entrano nel territorio nazionale. Sono considerati tali, ai sensi del D.lgs. 85/03 (attuativo della direttiva europea relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati),  i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finché una persona per essi responsabile non ne assuma effettivamente la custodia, nonché i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.

Il panorama internazionale è ricco di pratiche in diversi Stati del mondo che di fatto costituiscono gravi violazioni di diritti specifici dei bambini come, ad esempio, il reclutamento di bambini-soldato, lo sfruttamento e la sottomissione al lavoro forzato, il traffico per la prostituzione e l’abuso sessuale, le pratiche di mutilazione genitale femminile.

Per essi è opportuno apprestare delle forme di tutela più pregnanti a partire dai diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

 La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”) e, pertanto, anche ai minori entrati nel nostro Paese irregolarmente.

Tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione a tutti i minori si possono ricordare, a titolo esemplificativo, il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

I minori non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

Un minore straniero non accompagnato, che teme di subire persecuzioni nel suo Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ha diritto a presentare domanda di asilo e se la Commissione competente gli attribuisce lo status di rifugiato, esso riceve un permesso per asilo. La Commissione, se rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno.

Organizzazioni come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Save the Children hanno sollecitato maggiori forme di tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati. A questo scopo, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati e l'organizzazione internazionale per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini hanno pubblicato un documento congiunto sulle buone prassi a tutela dei minori soli in Europa, che fornisce una precisa descrizione delle politiche e degli interventi d'accoglienza e protezione necessari per mettere in atto e tutelare i diritti di tali soggetti più deboli.

La Dichiarazione, elaborata nell'ambito del programma congiunto SCEP - il Programma per i Minori Separati in Europa - si ispira principalmente alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC), alle linee-guida dell'UNHCR sulle politiche e le prassi nel trattamento dei minori non accompagnati richiedenti asilo del febbraio 1997 e alla Posizione sui minori rifugiati del Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati (ECRE) del novembre 1996.

Dal documento emerge in particolare la necessità di garantire ai minori stranieri non accompagnati più informazioni all'arrivo, accoglienza immediata presso strutture adeguate e di non ricorrere alla detenzione e al respingimento in frontiera.

In Europa sono decine di migliaia i minori soli e l'Italia è il paese europeo che, in base ai dati forniti dal Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accoglie il maggior numero di minori stranieri non accompagnati: 7.583 alla fine del 2005, provenienti in maggioranza da Romania, Marocco e Albania.

Un importante passo avanti nella tutela del nostro ordinamento dei minori stranieri non accompagnati si è fatto con la  Direttiva del 7 dicembre 2006, emanata dal Ministro dell’Interno Giuliano Amato, d'intesa con il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, con la quale si rafforza la presa in carico da parte delle istituzioni dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.

La direttiva favorisce la presentazione della richiesta d’asilo e riduce i tempi d´attesa – per il suo affidamento ad un servizio appositamente dedicato – dall’arrivo del minore in Italia fino alla consegna della sua domanda d’asilo da parte del tutore. L’obiettivo della nuova normativa è evitare che il minore una volta entrato in Italia fugga via e finisca nella rete dello sfruttamento senza alcuna tutela giuridica.

Una delle principali problematiche chi i minori stranieri incontravano fino ad oggi, arrivando in Italia dopo essere sfuggiti a persecuzioni o conflitti armati, consisteva nella totale mancanza di informazioni circa i propri diritti, con il conseguente rischio di essere respinti alla frontiera.

Al contrario, dall’entrata in vigore della direttiva,  tutti i pubblici ufficiali e gli esercenti pubblici servizi, sia sul territorio che in frontiera, che vengano a contatto con un minore straniero non accompagnato devono fornirgli, in forma adeguata alla sua età e con l’assistenza di un mediatore culturale o interprete, tutte le informazioni sulla sua facoltà di chiedere asilo e invitarlo a esprimere la propria opinione al riguardo.

Nel caso in cui il minore intenda presentare domanda d'asilo, viene temporaneamente accompagnato ai servizi sociali del Comune (dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare per la nomina di un tutore). Il Comune a questo punto segnala immediatamente il minore al Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo che provvede ad inserirlo in un centro apposito per minori.

 Finora il minore straniero non accompagnato, anche se richiedente asilo, era accolto da un servizio genericamente individuato in base alla disponibilità sul territorio e solo in un secondo momento era inserito nel Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo.

Con questa direttiva si punta a ridurre i tempi di attesa che intercorrono dall'arrivo del minore in Italia fino all'affidamento ad un servizio appositamente dedicato.

Il Sistema di Protezione, infatti, oltre ad avere una quota di posti che ogni anno vengono destinati alle categorie vulnerabili, ha competenza e formazione per seguire il minore aiutandolo nella difficile fase di inserimento in un contesto culturale nuovo e diverso.

Presentata la domanda di asilo, al minore straniero non accompagnato viene rilasciata la documentazione attestante la sua qualità di richiedente asilo, nelle more della nomina del tutore e della conferma della domanda da parte del medesimo. Qualora, infine, il tutore non confermi la domanda di asilo (considerando sempre e comunque l'interesse prevalente del minore) o nel caso in cui la domanda stessa dopo la prescritta valutazione, venga rigettata, la direttiva riconosce al minore,  il trattamento e la protezione che la vigente normativa riserva al minore straniero non accompagnato.

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Approfondimenti: il testo della direttiva

8 settembre 2007