I controlli sugli organi degli enti locali sono disciplinati, in base alla normativa vigente, da una pluralità di disposizioni eterogenee, le quali, tuttavia, al fine di una ricostruzione organica dell'istituto del controllo, possono essere suddivise in due grandi categorie:
A) Controlli che rimediano al disfunzionamento dell'organo:
1) Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali (art. 141, TUEL).
2) Rimozione e sospensione degli amministratori locali (art. 142, Tuel).
3) Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (artt. 143-146, Tuel).
B) Controlli che rimediano all'inerzia dell'organo nel compimento di un atto obbligatorio:
2) Controllo sostitutivo “semplice” (art. 54, co. 8, TUEL).
4) Controllo eventuale su richiesta del Prefetto (art. 135, TUEL).
5) Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori (art. 136, TUEL).
6) Poteri sostitutivi del Governo (art. 137, TUEL).
7) Annullamento straordinario del Governo (art. 138, TUEL).