MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale
Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi.
Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi.
- Ai prefetti della Repubblica, Loro sedi
- Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
- Al commissario del Governo per la provincia di Trento
- Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, p.c.
- Al centro elaborazione dati, Sede
- All'associazione bancaria italiana
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Circolare 20 novembre 2001, n. 80 – “D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990, così come modificati dal D.Lgs. n. 507 del 1999, a fronte del mancato pagamento degli assegni bancari emessi senza autorizzazione o senza provvista, i pubblici ufficiali (quando l'assegno sia da questi protestato) o la banca trattaria (qualora non vi sia protesto) sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative un'apposita comunicazione. In particolare, secondo l'art. 8-bis della L. n. 386 del 1990, i notai, qualora sia levato il protesto, devono trasmettere al Prefetto il rapporto di accertamento della violazione, mentre, nei casi in cui non vi sia il protesto o la constatazione equivalente, spetta al trattario trasmettere al Prefetto la prevista informativa.
La medesima disciplina prevede altresì che, in tali ipotesi, ricorrendone i presupposti, il nominativo del traente dell'assegno in parola sia iscritto in un archivio informatizzato, operante su base nazionale, di cui è titolare la Banca d'Italia, e che da tale iscrizione consegua per il traente la revoca «di sistema» all'emissione di assegni bancari o postali.
L'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni, peraltro, ha evidenziato l'esigenza di razionalizzazione delle attività conseguenti alla contestazione del mancato pagamento degli assegni bancari.
Anche in quest'ottica, il Ministero delle attività produttive ha individuato (con circolare 30 aprile 2001, n. 3512/c pubblicata nella G.U. n. 110 del 14 maggio 2001) le causali utilizzabili dalle banche per le comunicazioni relative ai rifiuti di pagamento degli assegni, con l'obiettivo di garantire certezza ed univocità di interpretazione, da parte di tutti gli operatori e pubblici ufficiali coinvolti nella materia (notai ed altri pubblici ufficiali competenti, Capo della Stanza di compensazione, banche nel caso di segnalazione al prefetto, ecc.). L'elenco elaborato è stato predisposto in maniera da consentire un'agevole individuazione dei motivi di rifiuto di pagamento prodromici alla segnalazione al Prefetto ed all'archivio informatizzato che dovrà essere istituito presso la Banca d'Italia, rispetto agli altri motivi di rifiuto di pagamento, finalizzati unicamente al protesto.
Per quanto riguarda, inoltre, l'esigenza di standardizzare le informazioni necessarie e sufficienti sia per l'avvio del procedimento amministrativo, sia per l'applicazione della revoca di sistema, è stato costituito, presso l'ABI, un apposito gruppo di lavoro (composto dai rappresentanti della Banca d'Italia, CIPA, Consiglio nazionale del notariato e Ministero dell'Interno) il quale ha proposto l'unito modulo di informativa banca/UTG, adottabile nella predisposizione delle comunicazioni da trasmettere ai Prefetti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Il citato modulo consente di utilizzare le causali di cui alla predetta circolare del Ministero delle attività produttive al fine di individuare con immediatezza i motivi di rifiuto di pagamento che comportano l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria in materia di assegni.
Al riguardo, la scrivente ha espresso di massima la favorevole condivisione in merito allo schema di informativa proposto, rappresentando, tuttavia, la necessità che il suddetto modulo venga utilizzato, in una prima fase, in via sperimentale, in modo che allo stesso possano essere successivamente apportati gli eventuali correttivi che dovessero essere segnalati dagli uffici interessati all'applicazione del procedimento sanzionatorio in questione, ovvero richiesti dalla realizzazione dei sistemi informatizzati predisposti per la gestione della materia.
In particolare, lo schema in questione, dovrebbe consentire di superare alcuni di quegli inconvenienti manifestatisi nella prima fase di applicazione della normativa recata dal D.Lgs. n. 507 del 1999, connessi essenzialmente alla mancata o imprecisa comunicazione dei dati anagrafici relativi ai trasgressori. In quest'ottica è stata prevista l'obbligatoria indicazione del luogo di residenza del soggetto che ha commesso la violazione: soltanto se la banca non disponga di tale informazione concernente la residenza anagrafica, è consentito indicare i dati riguardanti il domicilio.
Peraltro, l'acquisizione, da parte delle banche, delle informazioni concernenti i dati anagrafici, è prescritta dal decreto ministeriale 19 dicembre 1991 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1991, n. 303 (Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»).
In ogni caso, la scrivente ritiene che il procedimento di notificazione degli atti prefettizi possa essere validamente concluso anche nei confronti del traente per il quale risulta segnalato il solo domicilio eletto ai sensi dell'art. 9-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Infatti, l'art. 8-bis, comma 3, L. n. 386 del 1990 prevede che il Prefetto notifichi gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981. Per la forma della notificazione, il comma 4 dell'art. 14 L. n. 689 del 1981 rinvia alle «disposizioni previste dalle leggi vigenti».
Tra le disposizioni vigenti nello specifico settore assume particolare rilievo quella contenuta nell'art. 9-bis della legge n. 386 del 1990 secondo la quale, in tema di revoca delle autorizzazioni, le comunicazioni sono effettuate presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'art. 9-ter L. n. 386 del 1990.
Il legislatore, peraltro, ha ritenuto tale forma di comunicazione sufficiente a garantire il funzionamento di quello che è stato considerato (cfr. relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 507 del 1999 redatta dal Ministero della Giustizia) il fulcro del nuovo modello, rappresentato, appunto, dalla «revoca di sistema»: da un meccanismo automatico per effetto del quale, cioè, l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista (non seguita dal tardivo pagamento del titolo nel termine prefissato) comporta, per un periodo di sei mesi, la revoca di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno con qualunque banca od ufficio postale.
Ne consegue, pertanto, che le modalità della comunicazione in argomento possono essere estese anche alle notificazioni relative alle ulteriori fasi dell'intervento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1999 in tema di emissione di assegni senza autorizzazione o provvista.
Qualora, invece, vengano forniti dati anagrafici che, per la loro carenza o imprecisione non consentono l'esecuzione della notifica - neanche a seguito della eventuale richiesta di integrazione o precisazione rivolta si soggetti segnalanti - sembra opportuno informare i soggetti segnalanti affinché, (trattandosi di illeciti il cui accertamento si basa, essenzialmente, su fonti documentali) siano messi in condizione di adottare gli accorgimenti del caso al fine di evitare un qualsivoglia coinvolgimento in sede di giudizio di responsabilità.
Si evidenzia, infine, che nei casi in cui le banche segnalino fattispecie non riconducibili ad ipotesi di illecito amministrativo e non potendosi ritenere organo accertatore la banca trattaria, spetta al Prefetto - al quale sono demandati particolari attribuzioni e compiti nella specifica materia - effettuare la conseguente valutazione in merito alla natura delle violazioni, trasmettendo al giudice quelle di carattere penale. Al riguardo si richiama il disposto dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 ai sensi del quale nel caso di illecito amministrativo obiettivamente connesso con un reato, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla violazione amministrativa.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si pregano codesti Uffici di utilizzare, in via sperimentale, lo schema con il quale le banche (per il futuro, il modello potrebbe rivelarsi comunque utile anche nei rapporti con gli altri soggetti segnalanti) potranno informare i Prefetti circa le violazioni depenalizzate in tema di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, segnalando gli eventuali accorgimenti o integrazioni che si dovessero rendere necessari.
Il direttore generale
Sorge