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Violazioni amministrative in materia di assegni bancari e postali (circolare n. 12/2007)

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MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per l’amministrazione generale
e per gli uffici territoriali del governo


Circolare n. 12/2007
Prot. n. M/6326 Roma, 2 aprile 2007

Circolare n. 12/2007Prot. n. M/6326 Roma, 2 aprile 2007

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

e P.C.

Banca d’Italia
Servizio Sistema dei Pagamenti
Via Milano, 60G
00184, Roma

ABI – Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma

 

OGGETTO: Violazioni amministrative in materia di assegni bancari e postali.

Quest’ufficio ha ricevuto numerose richieste di parere riguardanti il procedimento sanzionatorio attivabile in caso di violazioni commesse nella materia degli assegni bancari e postali. Sulle varie problematiche prospettate quest’ufficio ha già avuto modo di esprimere il proprio avviso.

Tuttavia, al fine di consentire una più rapida e agevole consultazione da parte delle SS.LL., si ritiene di sintetizzare le questioni di maggior rilievo nella materia in oggetto. 

Sommario

1. Firma dei verbali di contestazione delle violazioni.

2. Responsabilità in solido della persona giuridica o dell’ente di fatto o dell’imprenditore.

3. Termine per l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni nella materia degli assegni.

4. Termine per iscrizioni a ruolo delle ordinanze-ingiunzioni nella materia di assegni.

5. Pubblicità dell’ordinanza-ingiunzione e tutela della riservatezza.

6. Quietanza liberatoria.

7. Prova tardiva dell’avvenuto pagamento dell’assegno e improcedibilità dell’illecito.

8. Connessione tra fatti di rilevanza penale ed illeciti amministrativi.

9. Audizione personale.


1. Firma dei verbali di contestazione delle violazioni.

La notificazione degli estremi della violazione – effettuata dal Prefetto entro 90 giorni (o 360 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla ricezione del rapporto o dell’informativa ai sensi dell’art. 8-bis della legge n. 386/90 – può essere effettuata "anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione" (art. 14, legge n. 689/1981), cioè da colui che direttamente o indirettamente ha avuto conoscenza del fatto illecito in ragione dei poteri che egli esercita nell’ambito dell’organizzazione pubblica.

La notificazione degli estremi della violazione – effettuata dal Prefetto entro 90 giorni (o 360 giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla ricezione del rapporto o dell’informativa ai sensi dell’art. 8- della legge n. 386/90 – può essere effettuata "anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione" (art. 14, legge n. 689/1981), cioè da colui che direttamente o indirettamente ha avuto conoscenza del fatto illecito in ragione dei poteri che egli esercita nell’ambito dell’organizzazione pubblica.

In ragione del rapporto esistente tra i soggetti che dirigono un ufficio ed i dipendenti a quest’ultimo assegnati, si ritiene possibile ipotizzare che il dirigente, in caso di assenza, faccia sottoscrivere da un altro funzionario i verbali di contestazione delle violazioni in materia di assegni bancari. In quest’ultimo caso, la figura professionale idonea non può che essere quella di direttore amministrativo (posizione economica C3), in quanto risulta essere l’unica avente la possibilità di sostituire il dirigente in caso di assenza.


2. Responsabilità in solido della persona giuridica o dell’ente di fatto o dell’imprenditore.

In base all’art. 6 della legge n. 689/1981 (richiamato dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/99 per la materia degli assegni bancari e postali), la persona giuridica o l’ente di fatto o l’imprenditore sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta in conseguenza della violazione commessa dal proprio rappresentante o dipendente.

In tal senso, l’intestatario del conto bancario – persona giuridica o ente di fatto o imprenditore – è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa con il rappresentante o con il dipendente che nell’esercizio delle rispettive funzioni o incombenze abbia emesso l’assegno bancario in violazione della normativa di riferimento.

Si ritiene, tuttavia, che l’art. 6 estenda al condebitore esclusivamente l’obbligo di pagare la somma-sanzione e non anche gli altri eventuali effetti connessi al compimento dell’illecito (ad es., il divieto di emettere assegni), considerato che il vincolo di solidarietà rappresenta solo un rafforzamento del diritto del creditore. Devesi, pertanto, escludere che il vincolo in parola possa estendersi anche alle sanzioni accessorie previste dall’art. 31 del d.lgs. n. 507/1999, in quanto destinatario delle stesse può essere soltanto la persona fisica autore della violazione, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 3 della legge n. 689/1981, secondo il quale, perché sorga responsabilità a carico dell’autore di un determinato comportamento, è necessaria la coscienza e la volontarietà dell’azione o dell’omissione posta in essere.


3. Termine per l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni nella materia degli assegni.

Per l’adozione delle ordinanze-ingiunzioni nella materia degli assegni quest’ufficio aderisce alla tesi che ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, non condividendo altro orientamento che richiama, invece, il termine di novanta giorni indicato nell’art. 2, co. 3, della legge n. 241/90 (così come modificato dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 80/2005).

In particolare, la legge n. 689/1981, che disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, si pone in rapporto di specialità con la suddetta legge n. 241 del 1990 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 27 aprile 2006, n. 9591).

In effetti, la prescrizione comminata dal suddetto art. 28 non si riferisce solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere di applicare la sanzione stessa. Il termine di novanta giorni ex art. 2, co. 3, della legge n. 241/90, inoltre, risulta scarsamente adattabile al procedimento che si conclude con l’ordinanza ingiunzione, in quanto procedimento di carattere contenzioso anche in sede amministrativa, le cui fasi sono espressamente disciplinate dalla legge n. 689/1981 anche nella scansione temporale.


4. Termine per iscrizioni a ruolo delle ordinanze-ingiunzioni nella materia di assegni.

L’art. 28 della legge n. 689/1981, nel prevedere che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione", stabilisce che l’azione di riscossione è soggetta esclusivamente al termine quinquennale di prescrizione e considera come dies a quo il giorno della commessa infrazione. Ai sensi della norma in questione, inoltre, il suddetto termine di prescrizione è interrotto secondo quanto disposto dagli art. 2943 e ss. del Codice Civile.

Pertanto, si può sostenere che il termine di cui sopra si interrompe ogniqualvolta l’amministrazione notifichi un atto dal quale emerga la volontà di realizzare il proprio credito, come appunto accade nel caso della notifica dell’ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto, ritenendo fondato l’accertamento della violazione, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

L’ordinanza-ingiunzione, debitamente notificata, è titolo esecutivo e diventa esigibile decorso il termine, di trenta giorni o di sessanta (per i residenti all’estero), fissato per il pagamento.

Il provvedimento è esecutivo anche nel caso in cui l’interessato dovesse impugnarlo, proponendo ricorso al Giudice di Pace (l’esecutività, infatti, può essere sospesa solo con ordinanza inoppugnabile del giudice).

In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine si procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con iscrizione a ruolo e trasmissione della stessa al concessionario della riscossione.

L’esecuzione forzata, quindi, non è collegata alla definitività dell’ordinanza, ma al mancato pagamento della sanzione.

Con la consegna del ruolo all’esattore l’amministrazione compie l’ultimo atto d’impulso della procedura di riscossione, privandosi del potere di compiere qualsiasi atto diretto al materiale incasso della sanzione.

Si può da ciò dedurre che il dies ad quem deve essere individuato nel giorno della consegna del ruolo all’esattore.


5. Pubblicità dell’ordinanza-ingiunzione e tutela della riservatezza.

Nell’applicazione della normativa concernente le violazioni in materia di assegni bancari e postali e, in particolare, per ciò che riguarda le ordinanze che comminano sanzioni accessorie si ritiene che non possano essere utilizzate, al fine di rendere effettiva l’azione sanzionatoria, forme di pubblicità che non siano quelle espressamente previste dal legislatore, a pena di violazione dei principi posti a tutela della privacy.


6. Quietanza liberatoria.

Riguardo all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’assegno (oltre che degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente) occorre distinguere la prova da rendere ai fini dell’esonero dall’obbligo di rapporto (art. 8, co. 3, legge n. 386/1990) dalla prova da rendere ai fini dell’azione di improcedibilità (art. 8, co. 1 e 4, legge ult. cit.).

La prova della tempestività del pagamento, infatti, deve necessariamente risultare da quietanza (ex art. 8, co. 3) – che assolve ad una funzione di prova legale, al fine di esonerare dall’obbligo di rapporto il pubblico ufficiale che ha elevato il protesto o che ha effettuato la constatazione equivalente – recante la sottoscrizione del portatore debitamente autenticata da un pubblico ufficiale, mentre essa può essere fornita in sede di procedimento amministrativo, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell’illecito, con qualsiasi mezzo.

In altre parole, la disciplina di cui al citato art. 8, co. 3, attiene a fattispecie diversa dal procedimento amministrativo che si svolge dinanzi al Prefetto, il quale non deve ritenersi vincolato nell’accertamento della ritualità e tempestività del pagamento dalle formalità nello stesso articolo previste.

Il pagamento dell’assegno, quindi, può desumersi anche da una quietanza contenuta in una scrittura privata non autenticata, né registrata, formata in epoca successiva alla scadenza dei termini di cui al predetto articolo, ma attestante l’avvenuto pagamento entro i termini.

A comprova dell’autenticità della dichiarazione, inoltre, si ritiene necessario che l’attestazione in questione contenga dettagliate indicazioni delle generalità del dichiarante, del quale deve essere prodotta copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.


7. Prova tardiva dell’avvenuto pagamento dell’assegno e improcedibilità dell’illecito.

Secondo l’orientamento di quest’ufficio, si riconosce al presunto trasgressore del divieto di emissione di assegni senza provvista (ex art. 2, legge n. 386/1990) la possibilità di fornire la prova dell’avvenuto pagamento anche dopo la notifica da parte del Prefetto degli estremi della violazione.

Trattasi, in particolare, di prova tardiva, la quale – sebbene non espressamente prevista e disciplinata dal legislatore – si ritiene di poter ammettere per economia processuale, oltre che per ragioni di giustizia sostanziale, quale condizione di improcedibilità dell’illecito.

L’attestazione relativa, pertanto, diversamente da quella disciplinata dall’art. 8, co. 3, della legge n. 386/1990, che prevede modalità vincolate di prova da rendere esclusivamente al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto o che ha effettuato la constatazione equivalente, può essere rilasciata successivamente al decorso dei sessanta giorni previsti dal citato art. 8 (co. 1).


8. Connessione tra fatti di rilevanza penale ed illeciti amministrativi.

In merito all’individuazione dei soggetti nei cui confronti deve effettuarsi la contestazione di uno degli illeciti di cui agli artt. 1 ("Emissione di assegno senza autorizzazione") e 2 ("Emissione di assegno senza provvista") della legge n. 386/1990, non v’è dubbio che, nell’ipotesi di connessione a fatti di rilevanza penale, ove non operi il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981, la competenza a trattare la violazione – e, quindi, ad applicare la sanzione – è riservata all’Autorità Giudiziaria, a norma dell’art. 24 della citata legge n. 689/1981.


9. Audizione personale.

Secondo recente giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19040), l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 386/1990 non ha alcun obbligo di audizione dell’interessato-trasgressore.

Nel procedimento amministrativo finalizzato all’audizione dell’ordinanza-ingiunzione, infatti, la prova è essenzialmente documentale, sicché il diritto di difesa dell’interessato è sufficientemente garantito dal deposito di documenti e scritti difensivi. Il contradditorio pieno, inoltre, è rinviato alla fase eventuale dell’opposizione.

In effetti, la ratio sottesa all’art. 8-bis della legge n. 386/1990, così come introdotto dall’art. 33 del d.lgs. n. 507/1999, risiede non solo nella natura prettamente documentale della prova, ma anche nella necessità di apprestare un sistema snello in considerazione dell’elevato numero dei procedimenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2005, n. 12017).


IL CAPO DIPARTIMENTO
(f.to Troiani)