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D.M. 12 agosto 1992, n. 396

Decreto Ministeriale 12 agosto 1992, n. 396 (in Gazz. Uff. del 3 ottobre 1992, n. 233) Regolamento recante le modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni

 

 

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:

 

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

 

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata;

 

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

 

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale e’ stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita’ per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

 

Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 913494 del 12 agosto 1992;

 

Adotta il seguente regolamento concernente la disciplina delle modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni:

Art. 1.

Composizione del comitato.

 

1.      Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata «legge», e’ presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

2.      Fanno altresi’ parte del comitato di cui al comma 1:

a)      cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparato;

b)      tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si da’ atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.      Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.

4.      Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

5.      L'ufficio di segreteria tecnica e’ composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo.

Art. 2.

Attribuzioni del comitato.

 

1.      Spetta al comitato:

a)      espletare ogni attivita’ istruttoria per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni necessari per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge, cosi’ come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita’, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonche’ all'entita’ del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto puo’ avvalersi degli atti di procedimenti penali eventualmente acquisiti a mezzo della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di atti e informazioni coperti dal segreto. Il comitato puo’ inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere notizie ed informazioni utili ai fini dell'istruttoria alla competente autorita’ giudiziaria. Restano ferme in ogni caso le norme del codice di procedura penale che tutelano il segreto;

b)      proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalita’ per l'eventuale liquidazione;

c)      procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;

d)      disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a), le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia’ adottati o alle proposte gia’ formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione nei casi previsti dalla legge;

e)      verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalita’ previste dalla legge; f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.

 

 

Art. 3.

Concessione in misura proporzionale.

 

1.      Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni di cui al comma 2 che puo’ essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilita’ del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazioni definitive delle misure da proporre.

2.      Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione che puo’ essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non e’ ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorche’ non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, puo’ disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al venti per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, e’ disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.

3.      Con le modalita’ di cui al comma 1, il comitato definisce altresi’ i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale.

Art. 4.

Speditezza e riservatezza del procedimento.

 

1.      Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attivita’ sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.

2.      Il termine per la definizione del procedimento e’ fissato in giorni centoventi che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1.

3.      Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

4.      Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerita’ all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneita’ delle misure adottate.

5.      Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attivita’ del Fondo.

 

Art. 5.

Validita’ delle deliberazioni del comitato e compensi.

 

1.      Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita’ di voti prevale quello del presidente.

2.      Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare e’ determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

3.      Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto e’ vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Revoca.

 

1.      Ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresi’ all'autorita’ giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado.

 

Art. 7.

Modalita’ per l'amministrazione del Fondo.

 

1.      L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilita’ e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonche’ una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

2.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidita’ del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art. 8.

Rendiconto del Fondo.

 

1.      Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso Consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

2.      Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:

a)      i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

b)      le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

c)      le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;

d)      altre entrate, da indicare analiticamente.

3.      Il rendiconto deve altresi’ comprendere le seguenti voci in uscita:

a)      le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;

b)      le spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del Fondo;

c)      altre uscite, da indicare analiticamente.

 

Art. 9.

Situazione patrimoniale.

 

1.      Il rendiconto di cui all'art. 8 deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio, all'attivo:

a)      la consistenza di cassa;

b)      l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

c)      altre attivita’ mobiliari, da indicare analiticamente;

d)      i crediti per contributi non incassati;

e)      altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

f)        l'eventuale saldo a conguaglio.

2.      La medesima situazione patrimoniale deve altresi’ comprendere, al passivo:

a)      i debiti per elargizioni concesse e non ancora liquidate;

b)      altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

c)      l'eventuale saldo a conguaglio.

Art. 10.

Determinazione della misura del contributo.

 

1.      Entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, puo’ essere rideterminata, in stretta relazione alle esigenze istituzionali del Fondo, la misura percentuale dell'imposta di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

Art. 11.

Domanda per la concessione dell'elargizione.

 

1.      La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.

2.      La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalita’, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovra’ essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

3.      Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.