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D.M. 19 aprile 1994, n. 431

 
 

Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 431 (in Gazz. Uff., 5 luglio, n. 155) Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396

 

 

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:

 

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

 

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto n. 419/1991 le modalita’ per la gestione del sopra indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

 

Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto-legge n. 419/1991;

 

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in societa’ per azioni;

 

Ritenuta la necessita’, in ragione delle predette modificazioni ed integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n. 396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la concessione dell'elargizione; Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

 

Art. 1.

 

 

 

1.      Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, e’ cosi’ modificato:

 

a)      nel comma 1 dell'art. 1 le parole: «presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a»,

 

b)      nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unita’, ponendo le relative spese a carico del Fondo»;

 

c)      al comma 5 dell'art. 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica»;

 

d)      al comma 1 dell'art. 2, lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) accertare, previo espletamento di ogni attivita’ istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi’ come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita’, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonche’ all'entita’ del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto puo’ ottenere dall'autorita’ giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato puo’ inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorita’ giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;»;

 

e)      nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «da assumere» sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: «in ordine alle elargizioni e alle provvisionali»;

 

f)        nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole: «dell'elargizione» e le parole: «nei casi previsti dalla legge» sono inserite le seguenti: «e della provvisionale»;

 

g)      nell'art. 2 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato puo’ avvalersi delle prestazioni di uno o piu’ periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e’ reso necessario dalla complessita’ degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo»;

 

h)      al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: «delle elargizioni» e le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e delle provvisionali»;

 

i)        al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: «dell'ammontare complessivo dell'elargizione» e le parole: «che puo’ essere corrisposta» sono inserite le seguenti: «o dell'ammontare della provvisionale», e le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

 

j)        al comma 2 dell'art. 4, le parole: «giorni centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta»;

 

k)      negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2,e 8, comma 1, le parole: «dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a»;

 

l)        al comma 1 dell'art. 6, le parole: «revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bise 5, della legge,»;

 

m)    negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le parole: «L'Istituto nazionale delle assicurazioni» e: «dall'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a» e «dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a»;

 
n)      all'art. 11, e’ aggiunto il seguente comma: «4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, puo’ chiedere chiarimenti all'interessato e puo’ invitarlo ad integrare la documentazione mancante».