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D.M. 6 agosto 1996

Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 7 marzo, n. 189) Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi

 

 

Il Ministro del tesoro:

 

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «disposizioni in materia di usura» ed in particolare l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» che dovra’ essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore di fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

 

Visto l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilita’ e di professionalita’ degli esponenti dei fondi medesimi;

 

Considerata la necessita’ di provvedere in merito; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Requisito patrimoniale.

 

Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e’ fissato in L. 20.000.000.

 

Art. 2.

Requisiti di onorabilita’.

 

Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:

1)      si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2)      siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi’ come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

3)      siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a)      a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)      alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c)      alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d)      alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3.

Requisiti di professionalita’.

 

La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonche’ le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o piu’ periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attivita’ professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.