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D.M. 23 settembre 1996

DECRETO 23 settembre 1996 Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati nel corso del trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

2. Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e' quello compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996