Decreto Ministeriale 9 luglio 1997, n. 400 (in Gazz. Uff., 20 novembre, n. 271) Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente le modalita’ per la gestione del Fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, e modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia:
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto-legge n. 419/1991, con il quale e’ stabilito che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate le modalita’ per la gestione del sopraindicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Considerato che il medesimo art. 5, comma 4, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non e’ richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15966-I-36-38 del 9 giugno 1997;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 431, di seguito denominato «regolamento», e’ cosi’ modificato:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge", e’ presieduto dal presidente della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) ovvero, su sua delega, dall'amministratore delegato o, quando questo manchi, da altro membro del consiglio di amministrazione della Concessionaria medesima»;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica; la CONSAP provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato, a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti, del personale e di quant'altro necessario all'espletamento delle funzioni assegnate al comitato dalla normativa vigente. Le relative spese sono poste a carico del Fondo»;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. L'ufficio di segreteria tecnica e’ composto di tre rappresentanti, aventi qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti della segreteria tecnica, nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato, sono collocati in posizione di comando presso il fondo di solidarieta’ per le vittime dell'estorsione. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica i cui funzionari, in attuazione delle direttive impartite dal presidente della CONSAP, curano la predisposizione dei lavori svolti dal comitato nel periodo compreso tra le riunioni del medesimo, anche per quanto concerne i rapporti con il pubblico».
Art. 2.
1. L'art. 2 del regolamento e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Attribuzioni del comitato). - 1. Il comitato accerta, previo espletamento di ogni attivita’ istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi’ come stabilito dall'art. 4 della medesima legge. A tal fine esso acquisisce, anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e’ verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura delle azioni criminose lesive e del fatto che ha cagionato il danno, ai singoli presupposti positivi e negativi disciplinati dalla legge, al nesso tra il fatto delittuoso e il danno subito dalla vittima nonche’ all'entita’ del danno. 2. Il prefetto, raccolti gli elementi necessari, anche attraverso gli organi di polizia, provvede, in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento, all'invio della relazione. Ai fini della relazione, il prefetto puo’ ottenere dall'autorita’ giudiziaria copia di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. 3. Ricevuta la relazione del prefetto, il comitato esperisce gli accertamenti che ritiene piu’ opportuni in ordine all'entita’ del danno e puo’ inoltre richiedere alla competente autorita’ giudiziaria, nei medesimi limiti di cui al comma 2, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto. Ove il comitato ritenga necessario approfondire le valutazioni in ordine agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con deliberazione motivata, proroga di 30 giorni il termine di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento. 4. Nella determinazione dell'ammontare del danno da mancato guadagno, a norma dell'art. 4, comma 2-bis, della legge, il comitato tiene conto, in particolare, del reddito medio netto prodotto dall'attivita’ in relazione alla quale si e’ verificato l'evento lesivo nel corso del biennio antecedente l'evento medesimo, o dalla data di inizio dell'attivita’, se piu’ recente. Se e’ accertato il nesso di casualita’ tra il fatto delittuoso e la perdita subita, tale nesso si presume esistente anche in rapporto al mancato guadagno, salvo che questo risulti riconducibile, in tutto o in parte, a diversi fattori causali. 5. Il comitato propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le determinazioni da assumere in ordine all'elargizione e alle provvisionali, tenuto anche conto della dotazione del Fondo, nonche’ in ordine alle domande e alle modalita’ per l'eventuale liquidazione; procede ai necessari accertamenti sull'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato; dispone, anche a seguito di segnalazioni del prefetto, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti gia’ adottati o alle proposte gia’ formulate, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge. 6. Il comitato, anche su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora gli accertamenti o le verifiche da effettuare risultino particolarmente complessi, il comitato puo’ avvalersi delle prestazioni di uno o piu’ consulenti tecnici, retribuiti secondo le modalita’ di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni. Le relative spese sono poste a carico del Fondo. 7. Il comitato verifica semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalita’ previste dalla legge e ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Art. 3
1. L'art. 3 del regolamento e’ cosi’ modificato:
a) nel comma 1, le parole «all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole: «all'art. 2, comma 5, primo periodo»;
b) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: «2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, individua la misura dell'ammontare complessivo dell'elargizione che puo’ essere corrisposta in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge. 2-bis. Se si procede alla concessione dell'elargizione, essa e’ corrisposta dopo che nel procedimento penale per il fatto che ha causato il danno e’ stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato o quest'ultimo e’ stato presentato o citato a comparire in udienza per il giudizio, ovvero quando tale procedimento e’ stato definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza anche non definitiva, e comunque quando siano decorsi due anni dalla data del fatto lesivo. 2-ter. Prima dell'adozione dei provvedimenti o della scadenza dei termini indicati nel comma 2-bis, puo’ essere disposta la corresponsione, in una o piu’ soluzioni, di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione. 2-quater. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, il comitato verifica nuovamente, sulla base delle risultanze giudiziarie, la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione e adotta i provvedimenti conseguenziali».
Art. 4.
1. Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento e’ sostituito dal seguente: «2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri e ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare e’ determinato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, su proposta del presidente».
Art. 5.
1. L'art. 11 del regolamento e’ cosi’ modificato:
a) nel comma 1, le parole «o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1», sono sostituite dalle seguenti: «, che la trasmette al comitato di cui all'art. 1 unitamente alla relazione prevista dall'art. 2»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se l'elargizione e’ richiesta anche in relazione al mancato guadagno, alla domanda e’ allegata copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA del richiedente relative ai due anni precedenti l'evento lesivo ovvero a partire dall'inizio dell'attivita’, se piu’ recente. Se si tratta di societa’, e’ allegata altresi’ copia dei bilanci relativi al medesimo periodo»;
c) nel comma 3, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite con le parole: «ai commi 1, 2 e 2-bis».
Art. 6.
1. Dopo l'art. 11 del regolamento e’ aggiunto il seguente art. 12: «Art. 12 (Elenco delle associazioni). - 1. Ai fini dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge i prefetti inviano al commissario straordinario l'elenco delle associazioni e delle organizzazioni operanti nella provincia».