Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione su social network e/o l'analisi statistica del comportamento degli utenti online. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina Note legali e privacy.

H_Milano_skyline_2.jpg

D.M. 2 luglio 2002, n. 239

Decreto 2 luglio 2002, n. 239


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", con particolare riferimento all'articolo 18,commi 1, lettera a) e 2;
Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del "Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato", sono emanate le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a), dello stesso articolo in materia di contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, determinato sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civilediversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare riferimento agli articoli 26, 56 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.107, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente "Modifica alla disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli Uffici finanziari" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere n. 670/2002 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 27-23/A-104 (3472), del 19 giugno 2002;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Applicazione del contributo

1. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, aumentate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto all'articolo18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si applicano sui premi delle assicurazioni, nei rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto", come riclassificati dall'articolo 2 e dalla tabella A) allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, raccolti nel territorio dello Stato, relativamente ai contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 1990.

Art. 2.
Denuncia, liquidazione e versamento del contributo

1. I soggetti obbligati di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo individuano distintamente dall'imposta sulle assicurazioni il contributo di cui all'articolo 1 e provvedono mensilmente al versamento, negli stessi termini stabiliti per l'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, presso i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni. Quanto alle modalità di versamento si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 dicembre1998, n. 301.
2. Le imprese di assicurazione, nelle denunce dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961,n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente, in apposito allegato, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonchè l'importo dovuto per il contributo e i dati dei relativi versamenti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
3. I rappresentanti fiscali delle imprese di assicurazione aventi la propria sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica italiana, nella denuncia mensile dei premi incassati nel mese precedente di cui all'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, da presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, indicano in apposito allegato, distintamente, l'importo dei premi riguardanti i contratti di cui all'articolo 1 del presente regolamento nonchè l'importo dovuto per il contributo previsto dallo stesso articolo e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia dell'allegato a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
4. I contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, che stipulano una delle assicurazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento con assicuratori all'estero, diversi da quelli di cui al comma 3, nella denuncia da presentare agli uffici delle entrate competenti per territorio, entro un mese dal giorno del pagamento del premio all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni e integrazioni, indicano distintamente l'importo dovuto per il contributo di cui all'articolo 1 e i dati dei relativi versamenti eseguiti; copia della denuncia a cura del soggetto obbligato è inviata al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
5. Sulla base dei dati contenuti nell'apposito allegato alle denunce di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, gli uffici delle entrate procedono alla liquidazione definitiva del contributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento, dovuto per l'anno precedente, secondo le modalità e i termini previsti per l'imposta sulle assicurazioni, di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.
Assegnazione delle somme al capitolo relativo al "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive"

1. Le somme relative al contributo di cui all'articolo 1, riscosse ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono di pertinenza del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno ed affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata, alla voce Ministero dell'interno, per essere riassegnate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".


Art. 4.
Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. E' abrogato il decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive".
2. Le somme versate in applicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1993, n. 251, dalla data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e fino all'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata alla voce Ministero dell'interno di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, imputate al capo VIII, capitolo1209 delle entrate del bilancio dello Stato, sono comunque assegnate al capitolo 2341 contenuto nell'unità previsionale di base 4.1.2.4 (già unità previsionale di base 5.1.2.4) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, concernente il "Fondo disolidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e relativi oneri accessori".


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 2002

Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attività produttive
Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 382