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L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4

L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) art. 4

 

Art. 4

Finanziamento agli investimenti

238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.