R.D. 09-07-1939 n. 1238 Ordinamento dello stato civile.
Il decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la decorrenza indicata nell'art. 109 del decreto stesso. Le disposizioni degli articoli numero 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad essere applicati fino alla data indicata nell'articolo 109. Ai sensi dell'articolo 110, quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell'ordinamento dello stato civile contenute nel presente decreto, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del D.P.R. n. 396/2000.
Con riferimento a questo provvedimento sono state emanate una serie di circolari:
Ministero dell'interno: Circolare 6 febbraio 1999, n. 3; Ministero della pubblica istruzione: Circolare 23 maggio 1997, n. 1; Ministero delle finanze: Circolare 6 luglio 2000, n. 139/E; Ministero di grazia e giustizia: Circolare 3 novembre 1997, n. 1/50-FG-11/87/1075; Circolare 23 dicembre 1996, n. 23/96.