DECRETO 4 giugno 2002, n. 144 (testo modificato)
(modifiche apportate dal D. 26/4/2017, n. 80 in grassetto)
Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Accesso alla carriera prefettizia
1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - concorsi ed esami. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati nonché l'assunzione dei vincitori.
3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso puo' essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nel biennio successivo.
Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;
c) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
f) laurea magistrale conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2005, n. 293, e del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, S.O.: LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-52 Relazioni internazionali, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-90 Studi europei, LM/84 Scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S Scienze della politica, 60/S Relazioni internazionali, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 89/S Sociologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S Storia contemporanea, 99/S Studi europei.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 3.
Riserva di posti
1. Per la riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta da un Prefetto titolare di Ufficio centrale ovvero di Ufficio periferico, da due viceprefetti, da un docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e da un professore di ruolo di università statale o equiparata, docente di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
Art. 5.
Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto dagli articoli 7 e 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Capo II
Forme di preselezione
Art. 6.
Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte é subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una é esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media difficoltà e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.
Art. 7.
Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'interno può avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. é disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Art. 8.
Archivio informatico dei quesiti
abrogato
Art. 9.
Svolgimento della prova preselettiva
abrogato
Art. 10.
Valutazione della prova preselettiva
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresì pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.
Capo III
Svolgimento delle prove concorsuali
Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e' stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
Art. 12.
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
Art. 13.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.
Art. 14.
Formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo é determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni.
5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, é pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonché nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria é data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 15.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le comunicazioni dell'amministrazione relative alle procedure concorsuali si intendono validamente effettuate se inviate al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. Le eventuali variazioni del recapito devono essere comunicate a cura del candidato stesso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi al Ministero dell'interno.
Art. 16.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2002
Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 334
Allegato (art. 10, comma 3)
Tabella dei punteggi
Risposta |
Domanda facile |
Domanda di media difficoltà |
Domanda difficile |
Giusta |
1,10 |
1,30 |
1,70 |
Errata |
-1,60 |
-1,20 |
-0,60 |
Omessa |
-1,00 |
-0,70 |
-0,20 |