Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione su social network e/o l'analisi statistica del comportamento degli utenti online. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina Note legali e privacy.

Venezia1.jpg

Bando di concorso 2002

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti
per l’accesso alla carriera prefettizia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e le successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, contenente il regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e le successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 6, comma 3 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 29 luglio 1999, n. 357, concernente il regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia;
Vista la nota del 13 dicembre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica con la quale è stata autorizzata la procedura per il reclutamento di sessantatre posti per l’accesso alla carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, concernente il recepimento dell’accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 4 giugno 2002, n. 144, concernente il regolamento sulla disciplina del concorso pubblico di accesso alla carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 13 luglio 2002, n. 196, concernente il regolamento sulle modalità di svolgimento del corso di formazione del personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 4 ottobre 2002, n. 243, concernente il regolamento sulla modifica delle dotazioni organiche della carriera prefettizia;
Considerato che in relazione alle esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Interno occorre provvedere, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, alla copertura di sessantatre posti per l’accesso alla carriera prefettizia;

D E C R E T A

Art. 1
Posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantatre posti per l’accesso alla carriera prefettizia.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno, inquadrati nell’area funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2 del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio  specificati nel citato art. 2.
I posti riservati, qualora non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a trentacinque anni.
Tale limite di età è elevato, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Interno 29 luglio 1999, n. 357 concernente il regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia:
- di un anno per i coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
- di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarant’anni di età.
Lo stesso limite massimo è applicabile ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia;
c) laurea specialistica conseguita presso un’università della Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell’economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono altresì ammessi a partecipare i candidati in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze dell’amministrazione, in economia e commercio, in economia politica, in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in sociologia o in storia, rilasciati secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo politico, coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3
Presentazione della domanda – Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, alternativamente:
a) sull’apposito modulo riportato in allegato o sulla fotocopia dello stesso;
b) sulla copia stampabile dal sito internet del Ministero dell’interno (http://www.interno.it/).
Il citato modello è disponibile anche presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
La domanda dovrà essere presentata a mano oppure spedita a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza del candidato, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”.
I candidati residenti nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta dovranno presentare le domande, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, rispettivamente al Commissariato del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano o al Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta.
Il personale di ruolo e non di ruolo delle pubbliche amministrazioni, avente titolo a partecipare al concorso, potrà inoltrare la domanda, con le modalità ed entro il termine sopraindicato, per il tramite dell’ufficio ove presta servizio.
La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l’esclusione dal concorso.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; il candidato che ha superato i trentacinque anni di età deve dichiarare in base a quale titolo ha diritto all’elevazione del limite di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) l’idoneità fisica all’impiego;
d) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso quale università o istituto di istruzione universitario equiparato lo ha conseguito ed in quale data;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) in quale delle due lingue inglese o francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale;
j) in quale lingua tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale;
k) i dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno inquadrati nell’area funzionale C, aventi diritto alla riserva di posti di cui all’art. 1, devono specificare il periodo di effettivo servizio prestato nella posizione funzionale;
l) l’eventuale possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguito in relazione agli obiettivi e alle attività formative dei titoli di studio di cui all’art. 2 del presente bando, da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale;
m) i titoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo a parità di punteggio a preferenza.
I titoli previsti dalle lettere k), l), m), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione stabilito dal presente bando.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda stessa non verranno presi in considerazione in sede della formazione della graduatoria.
Il candidato deve inoltre specificare:

n) il proprio domicilio;
o) l’indirizzo – comprensivo di numero di codice di avviamento postale e di numero telefonico – presso il quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla procedura;
p) ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovrà fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. 42304/1999 del Dipartimento della Funzione pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap;
q) il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
Al fine dell’accertamento della tempestività nella presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell’ufficio ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data dell’ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di trasmissione della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio Concorsi - Piazza del Viminale, 00184 Roma - le eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4
Esclusione dal concorso

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Determinano l’esclusione dal concorso:

- le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso;
- le domande prive della sottoscrizione autografa;
- le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dall’art. 3 del presente bando.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5
Commissione giudicatrice

Con successivo decreto verrà nominata la Commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’Interno 4 giugno 2002, n. 144 sulla disciplina del concorso pubblico di accesso alla carriera prefettizia.

Art. 6
Prove d’esame

Le prove d’esame consistono:
a) in una prova preselettiva;
b) in cinque prove scritte;
c) in una prova orale.

Art. 7
Prova preselettiva
Disposizioni generali

La prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. Il questionario a risposta sintetica conterrà inoltre quesiti attinenti alla cultura generale in relazione all’evoluzione della società contemporanea, volti ad accertare l’attitudine del candidato ad affrontare e risolvere problemi concreti connessi con la funzione di governo sul territorio.
Quarantacinque giorni prima della prova preselettiva saranno pubblicati i quesiti concernenti le sopraindicate discipline in ragione di mille per ciascuna disciplina.
Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica domanda seguita da quattro risposte, delle quali una sola è esatta.
I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata secondo l’indice statistico riportato nella tabella allegata ai quesiti, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
Qualora il numero dei candidati lo richieda l’espletamento della prova preselettiva può aver luogo in più sedi decentrate a livello regionale o interregionale. In tale ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione giudicatrice, sono costituiti per ogni sede di espletamento della prova preselettiva appositi Comitati di vigilanza con le modalità di cui ai commi 7 ed 8 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo il suddetto criterio.
La prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8
Svolgimento della prova preselettiva

La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a cinquecento per ciascuna sessione, divisi secondo l’ordine alfabetico del loro cognome in base al calendario che verrà pubblicato successivamente.
Dopo l’ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la Commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari già selezionati automaticamente. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillate la cui apertura contestuale da parte dei candidati è autorizzata dalla Commissione. È disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della Commissione.
Per essere ammessi nella sede di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a. carta d’identità;
b. patente di guida;
c. passaporto;
d. porto d’armi;
e. altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
A ciascun candidato sono assegnati 210 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell’art. 7 in ragione di 30 per ciascuna materia, con tempo massimo per la risposta di 240 minuti. I quesiti da sottoporre ai  candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
I quesiti sono formulati come domande dirette cui deve corrispondere una, ed una sola delle quattro risposte.

Art. 9
Diario della prova preselettiva

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 28 marzo 2003 saranno rese note le modalità di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva, nonché il calendario e le modalità di svolgimento della prova stessa.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10
Formazione della graduatoria

La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione giudicatrice, forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte dei candidati.
La graduatoria è resa pubblica mediante consultazione sul sito internet del Ministero dell’interno (http://www.pers.mininterno.it/) o presso il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio Concorsi.
Dell’approvazione della graduatoria stessa è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – “Concorsi ed Esami”.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria è comunicata l’ammissione almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.

Art. 11
Prove scritte

Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea ( a partire dall’unità d’Italia ) e della pubblica amministrazione italiana;
b)  nella  risoluzione di un caso in ambito giuridico – amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l’uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.

La durata delle prove scritte è stabilita in otto ore per quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).

I candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorché spenti, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione di codici di legislazione e altre fonti normative, purchè non commentati e del dizionario bilingue per la prova di lingua straniera.

Art. 12
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell’espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell’interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell’art. 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado, individuato con apposito decreto ministeriale.
Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.

Art. 13
Correzione degli elaborati

La Commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dei successivi elaborati.

Art.14
Prova orale

Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi e non inferiore a diciotto/trentesimi in ciascuna prova. Agli stessi sarà data individualmente, almeno 20 giorni prima del giorno e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova orale, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della sede d’esame.
L’esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell’organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII); elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato; legislazione speciale amministrativa, con riferimento ai seguenti settori:

a. ordinamento del Ministero dell’Interno e del personale;
b. ordine e sicurezza pubblica;
c. ordinamento regionale, provinciale e comunale; finanza locale; ordinamento elettorale;
d. difesa civile e protezione civile;
e. stato civile e anagrafe;
f. immigrazione e asilo; misure antiracket e antiusura.

Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.
Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta e orale. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 trentesimi.
Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni  seduta la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
I candidati che nella prova orale hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto/trentesimi, sono dichiarati idonei e collocati in graduatoria secondo l’ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte e nella prova orale.

Art. 15
Formazione della graduatoria

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio conseguito nelle singole prove scritte e nella prova orale.
Il possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguiti in relazione agli obiettivi e alle attività formative dei titoli di studio di cui all’art. 2 del presente bando determina, ai fini della formazione della graduatoria finale, l’attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 0,75 trentesimi e di 1 trentesimo.
Ai fini della formazione della graduatoria saranno valutati esclusivamente i titoli di cui alle lettere k), l), m) dell’art. 3, espressamente dichiarati – ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  nella domanda di partecipazione.
A parità di punteggio l’ordine è determinato dalla minore età.
La graduatoria finale del concorso è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, consultabile anche sul sito internet (http://www.pers.mininterno.it/) o presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse umane e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno.
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative al T.A.R. per il Lazio (entro 60 giorni) oppure al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni).

Art. 16
Nomina dei vincitori e trattamento economico

Ai sensi di quanto disposto dall’ art.1, comma 1 del decreto del Ministro dell’Interno 13 luglio 2002, n. 196, i vincitori del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia sono nominati consiglieri e ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’interno, con sede in Roma.
I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell’Amministrazione e sotto pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati.
I documenti medesimi, ad eccezione della certificazione medica, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza.
L’inosservanza dei termini prescritti nella presentazione o dichiarazione dei documenti, ovvero la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonché la mancata presentazione al corso di formazione senza giustificati motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina.
Ai consiglieri spetterà il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all’atto della nomina.

Art. 17
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell’interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali - per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui  il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le risorse umane, piazza del Viminale, 00184 Roma.

Art. 18
Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme generali vigenti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Roma, 18 dicembre 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Malinconico

 

31/12/2002