DECRETO 4 giugno 2002, n. 144
Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 6 maggio 2002;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Accesso alla carriera prefettizia
1. Alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati.
3. La determinazione del numero dei posti messi a concorso puo' essere effettuata anche sulla base dei posti che si renderanno disponibili entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nel biennio successivo.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266" e' il seguente:
"2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;
c) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
d) laurea specialistica conseguita presso un'universita' della Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei.
2. Ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del regolamento sono ammessi a partecipare i candidati, anche se in possesso dei diplomi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze dell'amministrazione, in economia e commercio, in economia politica, in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in sociologia o in storia, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La disposizione si applica nei dieci anni successivi alla scadenza del termine fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, lettera d), entro il quale gli atenei dovranno definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
Note all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.".
- Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio 1999, n. 35 reca: "Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia".
"Art. 1 (Limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso) - 1. Per l'ammissione al concorso per la carriera prefettizia e' richiesta una eta' non superiore a trentacinque anni.
Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la partecipazione al concorso) - 1. Il limite di eta' di trentacinque anni e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Lo stesso limite massimo e' applicabile ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli ufficiali o sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia.".
- Il testo dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato", e' il seguente:
"Art. 26. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".
- Le classi di lauree specialistiche, indicate alla lettera d), sono quelle contenute nelle tabelle n. 22, 57, 64, 70, 71, 89, 94 e 99 allegate al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000.
Note all'art. 2, comma 2:
- Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli art. 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari, di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 "Determinazioni delle classi delle lauree universitarie specialistiche", e' il seguente:
"3. l regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformita' alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.".
Art. 3.
Riserva di posti
1. Per la riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", e' il seguente:
"4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. l posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.".
Art. 4.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o da un Prefetto, ed e' composta dal Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due viceprefetti e di due professori di ruolo di universita' statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in servizio presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
4. I componenti della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
Art. 5.
Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte, anche da personale del Ministero dell'interno in possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta il tempo previsto dagli articoli 9 e 11 per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Capo II
Forme di preselezione
Art. 6.
Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva. La preselezione consiste in quesiti a risposta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea. Il questionario a risposta sintetica dovra' inoltre contenere quesiti attinenti alla cultura generale in relazione all'evoluzione della societa' contemporanea, volti ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare e risolvere problemi concreti connessi con la funzione di governo sul territorio.
La prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11 un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento della prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello regionale o interregionale. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali puo' essereattribuita agli uffici territoriali del Governo l'attuazione della fase concorsuale relativa alla ricezione delle domande di partecipazione ed allo svolgimento della prova preselettiva. In tale ipotesi, ferme restando le attribuzioni della commissione giudicatrice, sono costituiti per ogni sede di espletamento della prova preselettiva appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di ammissione ai pubblici impieghi", e' il seguente:
"7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.".
Art. 7.
Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi
1. Nell'archivio informatico, previsto dal successivo articolo 8, viene inserito un numero di quesiti vertenti nelle materie sulle quali si svolge la preselezione, in ragione di 1.000 per ciascuna
disciplina.
2. La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
3. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da 4 risposte, delle quali solo una e' esatta. Le risposte sono numerate da 1 a 4. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola, delle 4 risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficolta'. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.
4. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media, e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'articolo 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata, secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
Art. 8.
Archivio informatico dei quesiti
1. Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito, presso il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo 7. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.
2. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto ministeriale, una commissione presieduta dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e composta del Direttore del centro elaborazione dati, di un rappresentante del collegio preposto alla direzione del servizio del controllo interno, e di un rappresentante dell'Ispettorato generale di amministrazione.
3. La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di uguale durata.
4. Oltre ai compiti indicati nel comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.
Art. 9.
Svolgimento della prova preselettiva
1. La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a cinquecento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario indicato nel bando.
2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari, dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla commissione. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione della commissione.
3. A ciascun candidato sono assegnati 210 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in ragione di 30 per ciascuna materia, con tempo massimo per la risposta di 240 minuti. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50%, e quelle difficili il 20%. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Art. 10.
Formazione della graduatoria
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria e' resa pubblica con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria e' comunicata l'ammissione almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte.
Capo III
Svolgimento delle prove concorsuali
Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea (a partire dall'unita' d'Italia) e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, e' stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
Art. 12.
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
3. I candidati che nella prova orale hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove scritte e nella prova orale.
Art. 13.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 0,5 trentesimi.
Art. 14.
Formazione della graduatoria
1. La graduatoria finale del concorso e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, reso consultabile anche su Internet o presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le risorse umane. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 0,75 trentesimi e 1 trentesimo.
3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 15.
Comunicazioni relative al concorso
1. Le comunicazioni dell'amministrazione relative alle procedure concorsuali si intendono validamente effettuate se inviate al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. Le eventuali variazioni del recapito devono essere comunicate a cura del candidato stesso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviarsi al Ministero dell'interno.
Art. 16.
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 giugno 2002
Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro per la funzione pubblica
Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 334
Note all'art. 16:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.