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Tessera di riconoscimento - D.M. 13 dicembre 2002

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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2002 - Disposizioni relative al rilascio di una tessera personale di riconoscimento del  corpo prefettizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, con la quale il Governo e' stato delegato a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia nel rispetto della specificita' dei compiti connessi con la funzione di rappresentanza generale del Governo;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Considerato che l'art. 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riconosce espressamente la specificita' delle funzioni professionali della carriera prefettizia;
Visto, altresi', l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che conferisce al prefetto la responsabilita' degli uffici territoriali del Governo;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di rilasciare al personale della carriera prefettizia un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967;


Decreta:

Art. 1.


Ai prefetti, ai vice prefetti e ai vice prefetti aggiunti in servizio viene rilasciata una tessera di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni proprie della carriera prefettizia.

Art. 2.


Il documento, in carta filigranata e con elementi di sicurezza, conforme all'allegato A, riproduce la fotografia dell'interessato, indica i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data del rilascio, e contiene la firma dell'interessato e il timbro del Ministero dell'interno.

Art. 3.


La tessera ha una validita' di cinque anni, puo' essere convalidata una sola volta per un uguale periodo di tempo e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce logorio.


Roma, 13 dicembre 2002


Il Ministro: Pisanu